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Channel: Supplenze – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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La docente in interdizione dal lavoro per gravi complicanze non può prestare attività lavorativa

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Sabrina – Salve avrei un quesito da porre, sono in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio fuori nomina da circa 2 mesi. Ogni mese presento il certificato del ginecologo in cui viene richiesto un periodo di astensione di 30 giorni. Nel caso in cui dovessi avere una convocazione a settembre so che non sono obbligata neanche a presentarmi fisicamente a scuola ma se fisicamente me la sentissi potrei prendere servizio e lavorare o il fatto che magari la convocazione mi arriva nel periodo di interdizione richiesto dalla ginecologa e concessomi dall’ asl mi crea problemi? Spero di essere stata chiara nel porre il mio quesito. Ringrazio sin da ora per l’attenzione postami Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Sabrina,

I congedi di maternità o l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze sono tipologie di congedi preordinati a tutelare non solo la salute della madre, ma anche a garantire il benessere del figlio.

Pertanto, nascendo come tutela della salute della lavoratrice ma anche del bambino, si configurano come diritti indisponibili che devono essere quindi fruiti “obbligatoriamente”, il primo, come prevede espressamente il T.U. 151/01 3 mesi prima del parto e due mesi dopo (salvo la flessibilità del congedo), il secondo, su espressa prescrizione del ginecologo confermata poi dall’ASL.

In conclusione, l’interdizione dal lavoro, su espresso parere medico, ha proprio lo scopo di non permettere alla lavoratrice di lavorare, visto il suo particolare status in quel momento, preservandole tutti i diritti di lavoratrice.

Non potrai quindi decidere di lavorare a meno che scaduti i termini dell’interdizione il medico non decida diversamente.

 


Recupero debiti e rifiuto del docente di ruolo in servizio nella scuola fino al 31/8

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Carla – Mi hanno convocato dalla scuola dello scorso anno (in cui ero in ass provv fino al 31 08) per fare esami di recupero il 2 e 3 settembre. ora io sono titolare su altra scuola. tra l’altro il 2 ho impegni contemporanei nella scuola di titolarità.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carla,

la nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.”

La nota è dunque su questo aspetto chiara: “Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico”…

Quindi, in sostanza, non sussiste alcun obbligo e potrai rifiutarti senza nessuna conseguenza.

Interdizione dal lavoro e accettazione della nomina

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Docente – Salve, sono una docente della scuola secondaria di primo grado. Dal 27.06 sono in interdizione per complicazioni della gravidanza. Entrerò in obbligatoria il 3.11 prossimo Chiedo: se mi venisse proposta la nomina di supplenza da parte della scuola, posso accettarla senza dovermi fisicamente recare a scuola? Eventualmente andando solo per firmare la documentazione. Il punteggio viene calcolato come se di fatto avessi preso servizio, giusto? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

per tutto il personale (neo assunto in ruolo o a tempo determinato) che si trovi in congedo per maternità (compresa l’interdizione dal lavoro per gravidanza  rischio), il rapporto di lavoro si instaura a tutti gli effetti quando la nomina giunge durante tali congedi.

Ciò senza assunzione di servizio. Dopo l’accettazione della nomina, al dipendente spetta l’intera retribuzione e, nel tuo caso specifico, il servizio svolto entro la durata del rapporto di lavoro è valido a tutti gli effetti (compreso quindi il punteggio).

Per la firma poi del contratto ti potrai mettere d’accordo con la scuola e farti spedire via posta il contratto che firmerai e rispedirai con lo stesso mezzo.

Si può lasciare supplenza breve per contratto al 30 giugno

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Se accetto una supplenza breve con qualche ora, e nel frattempo mi chiama un altra scuola con un contratto fino al 30 giugno, posso lasciare il primo contratto, se non mi trovo con le ore, ad esempio. Grazie.

risposta – sì, in base all’art. 8 comma 2 del Regolamento delle supplenze (Dm 131/07)

“Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre”.

Pertanto, se hai una supplenza breve che termini prima della fine delle lezioni (giorno stabilito dal calendario regionale) puoi quindi lasciarla per un’altra attribuita almeno fino al termine delle lezioni. Quindi tanto meglio se invece è fino al 30 giugno.

Non è possibile svolgere una supplenza per assistente amministrativo e contemporaneamente per collaboratore scolastico. Chiarimenti per la scuola

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Scuola –  vorrei porle il seguente quesito. Un candidato inserito in graduatoria di 3^ fascia personale ATA, sia come assistente e sia come collaboratore scolastico, avendo quest’anno  ottenuto un contratto annuale per 12 ore come assistente amministrativo  e un altro contratto di 6 ore come collaboratore scolastico presso una  scuola paritaria, con il prossimo aggiornamento previsto per il 2017,  come si dovrà valutare il servizio svolto?  Grazie.

Paolo Pizzo  – Gentile scuola,

ai sensi dell’art 4 del DM 430/2000 che regola le supplenze del personale ATA è disposto:

  1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
  2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
  3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Pertanto, alla luce dei commi citati il dipendente di cui al quesito non può avere due contratti con completamento orario (quindi svolti contemporaneamente) su due profili diversi, anche se i due contratti sono uno in scuola statale e l’altro in una scuola paritaria (commi 2 e 3).

Dovrete quindi farlo presente al dipendente che al momento è in una situazione di incompatibilità che va sanata.

Permesso per matrimonio personale fino ad avente titolo

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Marianna  – sono da oggi una docente di francese con contratto fino ad avente diritto. Siccome non so fino a quando si protrarrà il mio contratto, non ho ancora comunicato in segreteria del mio matrimonio che sarà il 10 dicembre. La mia domanda  è: anche ai docenti con contratto fino ad avente diritto spettano i 15 gg di congedo per matrimonio?

Paolo Pizzo – Gentilissima Marianna,

il comma 12 dell’art. 19 del CCNL Scuola prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Pertanto ai fini della fruizione del congedo a nulla rileva la tipologia di contratto. Ovviamente il matrimonio e il relativo congedo devono ricadere nella durata del rapporto di lavoro.

Non è possibile il completamento orario tra scuola primaria e scuola dell’infanzia

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Scuola – Gentilissimi, questo Istituto ha effettuato una convocazione per attribuire una supplenza temporanea di n.6h scuola primaria sostegno fino a febbraio. L’unica ad avere accettato è una insegnante che però ha detto di lavorare già per n.10 h presso una scuola dell’infanzia paritaria. Vorremmo sapere se è possibile attribuirle la supplenza visto l’art. 4 del Regolamento delle supplenze. Volevamo precisare che il sindacato ha detto alla docente che può accettare. Grazie Ufficio Segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 4 citato nel quesito è chiarissimo al riguardo.

L’art dispone infatti che il completamento può avvenire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, ancora più nel dettaglio, precisa che nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Già questo basterebbe per negare la supplenza in quanto i due ordini di scuola hanno un orario settimanale diverso, 22+2 ore per la primaria e 25 per l’infanzia. Non è possibile quindi un completamento orario.

In conclusione, dal momento che l’art 4 precisa anche che  il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, rimane fermo il fatto che le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Non credo si debba aggiungere altro.

Il completamento orario per la scuola secondaria non può superare le 18 ore

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Angelica – Salve, ho un contratto a tempo indeterminato presso un istituto paritario, 4h settimanali, secondaria di secondo grado, filosofia e storia. Posso accettare supplenze da Graduatoria d’Istituto nella stessa provincia per 18 h su sostegno, anche inferiori a 10 giorni o supplenza prolungata? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Angelica,

non è  possibile.

L’art 4 del DM 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

Pertanto, nel tuo caso, il completamento orario non può essere superiore alle 18 ore indipendentemente dalla durata della supplenza e se si tratta di materia o di sostegno.


Non è possibile lasciare una supplenza dopo la presa di servizio

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Debora   – ho un problema urgente d sottoporti: ho accattato uno spezzone di 15 ore dal Csa 12OD e 3OF sulla scuola secondaria d I grado su Lingua e civiltà francese A246. Mi presento per la presa di servizio e a scuola mi dicono che forse c’è stati un errore, non risultano loro queste 15. Dopo varie telefonate mi dicono che sono sull’organico potenziato e che quindi starò a disposizione. ora io mi domando: perché non è staio specificato dal CSA che erano sull’organico potenziato? Non solo, ma se io avessi letto ciò sulle disponibilità pubblicate non avrei mai accettato la sede scolastica in questione, considerando che avevo già un contratto di 18 ore sul sostegno fino all’avente diritto. Posso rinunciare? Quali sono le sanzioni a cui vado incontro? Vi ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentile Debora,

l’art 8 del DM 131/07 dispone che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Questa è la sanzione a cui andrai incontro.

L’unico caso in cui è possibile lasciare la supplenza senza sanzioni è quando l’abbandono è dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola (non è questo il caso).

Inoltre, l’unico caso in cui è possibile lasciare lo spezzone è quando questo viene accettato in assenza di cattedre intere e successivamente, sempre da GAE, viene proposta una cattedra intera. Ma neanche questo è il caso.

Pertanto, non puoi lasciare lo spezzone altrimenti andrai incontro alla sanzione descritta.

Il completamento orario non può avvenire in due province

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Ilaria – Buongiorno, Sono stata reclutata tramite domanda di messa a disposizione per 4 ore sulla classe di concorso A049 in una scuola di Reggio Emilia fino al 30 giugno. Nella città dove abito, in provincia di Modena, ci sarebbero 9 ore su sostegno, sempre in una scuola secondaria di secondo grado, per le quali potrebbero chiamarmi. Sarebbe possibile per me accettare queste ore benché siano in una scuola di un’altra provincia? Sottolineo che non sono inserita in alcuna graduatoria. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ilaria,

non è possibile.

Nonostante tu non sia inserita in alcuna graduatoria di istituto, la regolamentazione delle MAD rientra in ogni caso in ciò che prescrive per le supplenze il Regolamento DM 131/07.

L’art 4 di tale regolamento dispone che il completamento orario è possibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio (nel tuo caso 18 ore) ma solo se svolto in un’unica provincia.

Il supplente in malattia può differire la presa di servizio

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Grazia – Sono in malattia fino al 2 novembre il 17 ottobre ho una convocazione per una supplenza fino al 30 giugno ma mi dicono che devo prendere subito servizio e la scuola non può aspettare il 2 novembre che finisca la mia malattia. È vero ?è così? non posso interrompere la malattia ?oppure: ho diritto ad accettare e la scuola dovrà arrangiarsi fino al 2 novembre giorno in cui io potrò prendere servizio?  Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Grazia,

Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR 0024306.01-09-2016 dispone che:

“La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).”

La scuola dovrà quindi attenersi a tale disposizione secondo la quale potrai accettare la supplenza e restare in malattia fino al rientro. I giorni tra l’accettazione e il rientro potranno però esserti riconosciuti solo ai fini giuridici e non economici (questi ultimi solo a partire dal 3).

Non è possibile frazionare un posto vacante per assegnare le ore ai docenti interni

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Direttore SGA – Buongiorno. si può frazionare una cattedra vacante in organico di diritto (posto normale o sostegno) per assegnarla, con ore eccedenti l’orario d’obbligo, a docenti della scuola a tempo indeterminato che non sono abilitati all’insegnamento di quella classe di concorso? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Direttore SGA,

non è possibile frazionare la cattedra per nessun motivo anche se i docenti fossero abilitati all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.

Si premette che nessuna norma o circolare prevede infatti che possa essere frazionata una cattedra disponibile per assegnare i vari spezzoni ai docenti già in servizio nella scuola con ore in eccedenza.

Ma il MIUR, molto attentamente, è intervenuto nella circolare delle supplenze del 1 settembre e trattando gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore ha specificato che tali ore riguardano gli spezzoni in quanto tali e non quelli derivanti dal frazionamento di posti o cattedre. Pertanto ai docenti interni potrebbero essere assegnati solo tali spezzoni (se docenti abilitati).

In nessun altro caso è possibile frazionare una cattedra o un posto.

Pertanto, nel caso in questione, se il posto è stato restituito dall’ATP perché le GAE risultano esaurire, il posto deve necessariamente essere assegnato, a mente dell’art 7 del DM 131/07, scorrendo le GI.

Permesso per convocazione e possibilità di lasciare una supplenza da GI per altra da GAE

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Beatrice    – Buonasera, questa mattina ho accettato una supplenza di 15 ore (9 + 6) sul sostegno a Cepagatti (Pe). Immagino si tratti di convocazione da prima fascia d’istituto. Poche ore dopo l’usp di Pescara ha diramato una convocazione per mercoledì prossimo per una supplenza di francese a Pescara su due scuole (14 + 4 ore).   Vista la mia situazione (sono abilitata tfa in francese, iscritta con riserva nelle gae di Pescara a seguito di un ricorso), potrei rinunciare alla supplenza in corso (sostegno a Cepagatti da prima fascia d’istituto ) per accettare una supplenza da gae sul francese? Un altro dubbio (è più una paura, puramente teorica, che altro): la scuola presso la quale sto prestando attualmente servizio potrebbe negarmi il permesso per la gironata di mercoledì (data della convocazione da gae con il provveditorato)? Spero di avere una tempestiva risposta visti i tempi purtroppo strettissimi con i quali sta accadendo tutto. Vi ringrazio, cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Beatrice,

l’art 8 comma 3 del DM 131/07 dispone molto chiaramente che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento”.

In merito al “permesso”, si fa presente come molti ATP, per esempio Milano, abbiano chiarito che la presenza alla convocazione disposta dall’ATP deve essere considerata come servizio effettivo e quindi giustificata.

COE (12+6) restituita alle scuole: ogni scuola nomina il proprio docente? Chiarimenti per la segreteria

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Scuola – Buongiorno, sarò breve: una volta ricevuta la comunicazione dal MIUR delle GAE esaurite, abbiamo un dubbio: una cattedra orario esterna ( 12 ore da noi e 6 di completamento altra scuola) – chiaramente dib una classe di concorso esaurita – ai sensi del D.M 131/2007 come si chiama? Ogni scuola attinge dalle sue graduatorie d’Istituto e quindi io chiamo SOLO  per le mie 12 ore ?  Se cosi’ fosse, anche se si tratta di una COE già esistente in Organico di Diritto, và convocata fino al 30.06.2017, perchè una nota della Dirigente Spallino (USP di Roma) datata 01/07/2016 chiariva che ” i contratti sugli  spezzoni derivanti da frazionamento di COE di organico di diritto non possono essere prorogati al 31.08/2016″ Dico bene? Grazie e attendo chiarimenti con trepidazione.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il caso di cui al quesito riguarda una COE restituita alle scuole perché la GAE è esaurita. Non si tratta quindi di sostituzione di un docente titolare assente (e di conseguenza di supplenza breve).

Pertanto, la scuola che “gestisce” la COE (in questo caso voi) deve convocare dalla GI per l’intera cattedra e fino al 31/8 o comunque per la scadenza che aveva al momento della convocazione dalle GAE.

Giova infatti ricordare che l’art. 7 comma 6 del D.M. n. 131/2007 il quale dispone che “per la sostituzione del personale con orario di insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza” è da applicare esclusivamente appunto per la sostituzione dei docenti titolari per assenze brevi, non nel caso in cui una COE sia restituita alle scuole perché esaurite le GAE.

Infatti, sempre a mente dell’art. 7 i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento.

In conclusione, sarete voi a nominare per l’intera cattedra scorrendo la vostra graduatoria di istituto e senza preoccuparvi se il docente individuato sia o meno presente nella GI dell’altra scuola. Tale ultima condizione non è infatti necessaria.

E’ possibile lasciare una supplenza di 10 ore al 30/6 per altra supplenza di 18 ore sempre al 30/6?

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Barbara Buongiorno, ho urgenza di sapere questa informazione per sapere se domani posso accettare o no un contratto. Se accetto un contratto 10 ore fino a 30/06 sulla scuola superiore e poi mi arriva una chiamata su cattedra 18 ore scuola medie sempre fino a 30/06 posso rinunciare alla cattedra 10 ore per accettare la cattedra 18 ore? Ringrazio e saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Barbara,

nel quesito non è chiaro se gli incarichi sono (e saranno) assegnati dalle GI o dalle GAE.

Ciò è importante perché l’unico caso possibile di rinuncia ad una supplenza fino al 30/6 è quando questa è stata assegnata dalla GI e successivamente arriva altra proposta di supplenza dalle GAE.

In questo caso, e solo in questo caso, è infatti sempre possibile lasciare una supplenza per un’altra e indipendentemente dalla consistenza dell’orario.

Se, come penso, entrambi i due incarichi (quello attuale delle 10 ore e quello eventualmente proposto delle 18) provengono dalle GI, non è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda. Potrai eventualmente solo completare l’orario per arrivare alle 18 ore (art 4 DM 131/07).


Supplenza infanzia. Quale graduatoria scorrere?

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Liliana – Salve, attualmente sto sostituendo una collega in malattia, so per certo non rientrerà in quanto ha richiesto visita collegiale per pensione anticipata a causa di problemi di salute. Sono un insegnante della scuola dell’infanzia e la mia domanda è : ora che stanno per scorrere le graduatorie io rischio di perdere la supplenza oppure per continuità didattica il mio contratto si rinnova di pari passo con i certificati di malattia della collega che sostituisco? inizialmente quando ho scelto questo posto avevo la possibilità di prendere anche una cattedra piena su sostegno ma a detta del segretario la malattia è più difficile che venga revocata. Me lo confermate. Grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima Liana,

in via generale l’art 7/4 del DM 131/07 dispone che Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Sempre in via generale, quindi, ti spetterebbe la proroga ad ogni rinnovo dell’assenza del titolare senza che questi rientri in servizio tra un’assenza e l’altra.

In particolare, bisognerebbe capire se l’assenza del titolare è riferita alla graduatoria dei 10 giorni oppure è già un’assenza superiore ai 10 giorni per la quale sei stata convocata dalla “normale” graduatoria.

Ti ricordo, infatti, che:

Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi;

Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni;

Si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda il limite dei 10 giorni (dagli 11 gg. in poi).

Pertanto, la supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata fino a 10 giorni.

Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.

Non solo, a questo va a anche aggiunto che nel caso il collega dovesse lasciare il posto disponibile per tutto l’anno scolastico (pensione anticipata), questi dovrà ritornare all’ATP in quanto posto resosi disponibile prima del 31/12, con relativo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento.

Come vedi, le variabili sono tante.

Supplenze dalla II fascia di istituto: Non è possibile lasciare una supplenza al 30/6 per altra supplenza al 31/8

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Luigi  – Sono un docente di scuola secondaria II grado e inserito nelle GI di II fascia, volevo sapere se è possibile cambiare un contratto preso fino 30/06 con un altro fino al 31/08 sempre sulla stessa classe di concorso è 18 ore settimanali.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luigi,

non è possibile.

Una volta accettata una supplenza almeno fino al termine delle lezioni (la tua è addirittura al 30/6) non è più possibile lasciarla per nessun’altra supplenza sempre dalle GI.

È invece sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento.

Supplenze: la proroga contrattuale comprende anche il giorno libero del titolare ed eventuali giorni festivi

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Assistente amministrativa – una docente elementare del mio istituto comprensivo ha richiesto n. 3 gg. di permesso ai sensi della Legge 104 nel periodo: dal 10.11.2016 14.11.2016. i gg. sono 3 in quanto la docente ha il giorno libero di sabato (12.11.2016 e il gg. 13.11.2016 è festivo). per il primo gg. (10.11.2016) non è possibile nominare il supplente, mentre dal secondo gg. è possibile  si chiede: se è possibile riconfermare il supplente del 2^ gg. anche per il terzo (14.11.2016) anche se i gg. 12 e  13.11.2016 non sono nè lavorativi nè computati come assenza del titolare. e se in caso affermativo dobbiamo fare due contratti. sperando di aver chiaramente esposto il problema porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Assistente,

l’art 7/4 del DM 131/07 dispone molto chiaramente che Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Data quindi tale disposizione, il contratto del supplente (che può anche essere unico) deve necessariamente comprendere il giorno libero del titolare e la festività.

 

Rientro anticipato del titolare: non è possibile rescindere il contratto al supplente

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Luca – Gent. Redazione, Sono un docente precario di terza fascia che fino a qualche giorno fa aveva un contratto, presso una scuola superiore, su uno spezzone orario fino alla nomina dell’avente diritto. La scorsa settimana la segreteria ha iniziato a nominare fino al 30/06 e, purtroppo, le mie ore sono andate a un supplente  (sempre di terza fascia) che si trova prima di me in graduatoria. Tale collega però ha accettato la supplenza richiedendo contestualmente un’aspettativa poiché ha un mandato amministrativo (è un assessore). Pertanto la segreteria mi ha contattato proponendomi nuovamente lo spezzone orario con un contratto fino al termine delle lezioni (08/06). Il mio dubbio è il seguente: se, prima del 08/06 dovesse decadere la giunta presso la quale è occupato il collega che sostituirei, lo spezzone orario tornerebbe al collega (e quindi io potrei trovarmi senza lavoro dal giorno dopo)? …in tale prospettiva, il mio contratto fino al 08/06 decadrebbe? Gentilmente mi potete indicare la normativa di riferimento relativa al mio caso? Vi ringrazio in anticipo per la Vostra consulenza.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luca,

i rapporti individuali di lavoro per il personale della scuola sono regolati attraverso la contrattazione collettiva tra l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che è un organismo tecnico di diritto pubblico con autonomia organizzativa, gestionale e contabile, e le organizzazioni sindacali mediante la stipula di contratti individuali.

La pubblicazione del CCNL del Comparto Scuola è quindi il riferimento principale che regola i rapporti tra l’Amministrazione e il docente.

Esclusi gli effetti di cui all’art. 8 del D.M. 131/2007, la durata del contratto di un supplente, allorché avvenga su sostituzione del titolare assente, andrà a coincidere con il termine dell’assenza di quest’ultimo.

La risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del rientro anticipato del titolare era espressamente prevista dal CCNL/1995. Analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest’ultimo ancora in vigore).

Pertanto non è più applicabile.

Tale mia interpretazione è stata anche oggetto di un Orientamento Aran SCU_069_14/06/2013:

“Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare?

Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile”.

Congedo per un secondo dottorato di ricerca. Chiarimenti

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Scuola – Si chiede gentilmente e con cortese urgenza se è possibile assegnare un incarico fino al 30.6.2017 ad un aspirante titolare di dottorato universitario che chiede contestualmente aspettativa senza retribuzione anche se già fruita negli anni precedenti. grazie, distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

il MIUR, con la C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011, ha precisato che il congedo per dottorato, novellato dalla legge n. 240/2010, spetta ai docenti con contratto a TD fino ad almeno il 30/6.

Dal momento che il periodo è utile solo ai fini giuridici, e non economici, nulla toglie che il docente possa fruire dell’aspettativa contestualmente all’accettazione della supplenza.

Nella stessa circolare il MIUR ricorda che non ha diritto al congedo il personale che abbia già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbia solamente beneficiato del congedo essendo stato iscritto anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.
Lo stesso ha ribadito La Funzione Pubblica, con la circolare n. 12 del 2011.

Stando alla lettura letterale della norma e in ciò che è contenuto nelle circolari sembrerebbe che se ho già ottenuto il dottorato non potrò richiedere il congedo straordinario per un altro dottorato.

Io sinceramente sarei del parere che ciò si verifica solo se per il primo dottorato ho già fruito del congedo straordinario, altrimenti mi sembrerebbe una restrizione senza senso dal momento che nessuna legge vieta di poter conseguire più dottorati di ricerca.

Quindi la legge non fa che precisare che il congedo si potrà fruire una sola volta.

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