Sabrina – Salve avrei un quesito da porre, sono in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio fuori nomina da circa 2 mesi. Ogni mese presento il certificato del ginecologo in cui viene richiesto un periodo di astensione di 30 giorni. Nel caso in cui dovessi avere una convocazione a settembre so che non sono obbligata neanche a presentarmi fisicamente a scuola ma se fisicamente me la sentissi potrei prendere servizio e lavorare o il fatto che magari la convocazione mi arriva nel periodo di interdizione richiesto dalla ginecologa e concessomi dall’ asl mi crea problemi? Spero di essere stata chiara nel porre il mio quesito. Ringrazio sin da ora per l’attenzione postami Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima Sabrina,
I congedi di maternità o l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze sono tipologie di congedi preordinati a tutelare non solo la salute della madre, ma anche a garantire il benessere del figlio.
Pertanto, nascendo come tutela della salute della lavoratrice ma anche del bambino, si configurano come diritti indisponibili che devono essere quindi fruiti “obbligatoriamente”, il primo, come prevede espressamente il T.U. 151/01 3 mesi prima del parto e due mesi dopo (salvo la flessibilità del congedo), il secondo, su espressa prescrizione del ginecologo confermata poi dall’ASL.
In conclusione, l’interdizione dal lavoro, su espresso parere medico, ha proprio lo scopo di non permettere alla lavoratrice di lavorare, visto il suo particolare status in quel momento, preservandole tutti i diritti di lavoratrice.
Non potrai quindi decidere di lavorare a meno che scaduti i termini dell’interdizione il medico non decida diversamente.