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Channel: Supplenze – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Pagamento delle vacanze e rientro dei periodi di sospensione delle lezione ai fini del conteggio dei 90/150 gg di assenza (art. 37 CCNL/2007)

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DSGA  – Buongiorno, si chiede un chiarimento al seguente problema:  –  una docente è in maternità facoltativa fino al 22/12/16 e dal 23/12/16 chiede  ferie per le vacanze natalizie (dal 23/12/16 al 08/01/17) –   la docente dal 09/01/2017 chiede nuovamente maternità facoltativa  –  è possibile confermare la docente supplente su quel posto dal 9 di gennaio? o bisogna ridiscorrere la graduatoria?  –  il periodo di ferie interrompe il conteggio dei 150 giorni per il rientro a disposizione della stessa dal 01/05/2017? Si precisa che la docente titolare non effettua nessun rientro né  prima né dopo le vacanze natalizie. grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima DSGA,

Primo quesito

l’art 40/3 del CCNL/2007 dispone che

“… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Nel caso in questione, quindi, il titolare produce una prima assenza fino al 22/12, poi, cambiando tipologia di assenza (ferie) è assente dal 23 al 8/1, dopodiché si riassenta a partire dal 9/1 (presumibilmente per almeno altri 7 giorni) senza quindi rientrare mai in servizio.

Al supplente dovranno essere riconosciute anche le vacanze di Natale rientrando la fattispecie a pieno titolo nell’art 40 sopra citato.

Ai fini infatti dell’applicazione dell’art in questione rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.

Secondo quesito

Il riferimento normativo è invece l’art 37 il quale prevede espressamente che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico,ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

Pertanto, come confermato dall’ARAN e come richiamato dal Ministero nella Nota n. 16294-28-10-2016, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.

Ciò quindi indipendentemente se durante la sospensione delle lezioni il docente sia formalmente presente oppure no.


Supplenze da MAD e docente in interdizione per gravi complicanze

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Dirigente scolastica – Avendo esaurito le graduatorie di istituto, abbiamo contattato una supplente non inserita nella graduatoria di istituto che ha dato la sua disponibilità telefonicamente. Il giorno in cui doveva assumere servizio ha comunicato l’impossibilità di presentarsi perché si trova in complicanze nella gestazione. La supplente ha diritto al contratto anche se è collocata fuori graduatoria? Grazie in anticipo per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

è utile premettere i diritti della docente in maternità indipendentemente dalle GI/GAE/immissioni in ruolo.

In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto, il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della proposta di lavoro si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio.

Tali principi sono stati richiamati anche dall’ARAN che negli anni ha avuto modo di precisare che:

“La problematica in esame è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, dalle quali si può evincere il seguente orientamento:

– l’astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio (CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994);

– non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria;

– il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina (CdS n. 5095 del 4.9.2006).

Tali principi sono direttamente applicabili anche nel nuovo sistema privatistico, per cui si ritiene che l’amministrazione non abbia la possibilità di posticipare l’assunzione e debba, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Venendo più nello specifico al caso in questione, si segnala che ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro a nulla rileva con quali modalità viene chiamato un supplente, ovviamente se tali modalità sono state fatte proprie dalla scuola e se sono coerenti con l’ordinamento giuridico vigente.

Pertanto, anche se la supplente è stata chiamata da MAD, ciò che conta per l’attuazione di quanto precisato finora è che alla stessa sia stata effettuata una proposta di supplenza (per fonogramma, mail ecc.) alla quale dovrà inevitabilmente seguire la stipula di un contratto, indipendentemente quindi se trattasi di procedura attuata dalla GI o dalle MAD.

Una volta che la scuola formula una proposta di supplenza scatta infatti automaticamente la disciplina di quanto finora detto.

Completamento orario tra scuola statale e scuola paritaria. Chiarimenti

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Scuola – Buongiorno, può un docente assunto presso una scuola paritaria a tempo determinato, 30 giugno, accettare una cattedra di 18 ore in una scuola statale? Ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

L’art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

Tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica.

Continuità del supplente anche quando il titolare cambia tipologia di assenza

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Laura – Salve, ho letto le vostre risposte ma vi chiedo un ulteriore chiarimento: sono attualmente in congedo parentale fino al 12 aprile 2017 e vorrei prolungare il periodo di assenza dalle classi fino al 30 aprile, in modo da rientrare a disposizione, intervallando il congedo con l’assenza per malattia (mia e dei bambini, capiterà sicuramente durante l’inverno). Quello che non so è quali conseguenze ha questa ipotesi sul contratto di chi mi sostituisce: non vorrei infatti far decadere ogni volta la supplenza… potete chiarirmi questo punto? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

l’art 7/4 del DM 131/07 molto chiaramente non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere ovvero il non rientro del titolare in classe (cioè la continuità dell’assenza):

“…ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”.

Pertanto, ciò che conterà, sia  ai fini della continuità della supplenza che per il tuo rientro dopo il 30 aprile, è che tu non rientri mai in classe.

Le supplenze si assegnano fino alle esigenze di servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – avremmo bisogno di un chiarimento, abbiamo inviato diverse e mail per disponibilità supplenza 8/18 h di spagnolo fino al 31.12.2016 (data scadenza interdizione gravidanza) senza specificare che si tratta di supplenza su maternità. La supplenza spetta ad una docente che ha già dichiarato la non disponibilità ad accettare la proroga in quanto impegnata dal 1 Gennaio 2017 con altre attività. A questo punto dobbiamo fare un contratto fino al 31.12.2016 o fino al 23 Dicembre 2016? Grazie e cordiali saluti. La segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7/3 del DM 131/07 dispone che “per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime…”

Pertanto, la scuola dovrà assegnare la supplenza fino all’ultimo giorno di lezione prima dell’inizio della sospensione delle stesse per le vacanze di Natale.

Anche perché ancora non è dato sapere se la docente prorogherà l’assenza a partire dal 1/1 e per almeno 7 gg dopo il rientro in servizio terminate le vacanze (art 40/3).

Spezzoni pari o inferiori le 6 ore scuola Primaria: si assegnano al 30/6 scorrendo la GI

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Scuola – Buonasera dovendo conferire una supplenza su uno spezzone orario residuo di ore 3 posto lingua inglese scuola primaria, si chiede se tale incarico debba essere conferito al 30/06 oppure al termine delle lezioni. Trattasi di posto restituito dal ATP che non concorre a formare cattedra la cui competenza è stata rimandata ai Dirigenti scolastici. Ringraziando per la consulenza sempre attenta e puntuale porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Tali spezzoni non devono essere considerati liberi, cioè attribuibili alle graduatorie di istituto, fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.

Se ciò dovesse avvenire ad anno scolastico inoltrato, lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.

Pertanto, se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuino spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità.

Richiamata la normativa in materia, si precisa che, trattandosi di scuola primaria, le 3 ore devono obbligatoriamente essere assegnate scorrendo le GI della scuola in cui vi è tale disponibilità non potendole assegnare come ore eccedenti ai docenti interni in tale ordine di scuola.

Si precisa altresì che non trattandosi di supplenza breve (sostituzione di titolare assente) le ore non possono avere scadenza il termine delle lezioni ma dovranno necessariamente essere assegnate al 30/6.

 

Supplenze ATA: quando è possibile lasciare una supplenza breve

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Scuola – Si chiede se una collaboratrice scolastica con supplenza breve fino al 16 novembre per 30 ore settimanali puo’ lasciare tale supplenza per accettarne un’altra sempre in qualità di collaboratrice scolastica ma con scadenza 08 giugno 2017 di 36 ore settimanali…il regolamento del 13 dicembre 2000 dice che si può lasciare una supplenza temporanea solo per accettarne una con scadenza termine attività didattiche ossia il 30 giugno 2017…ci sono delle novità in merito? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

al momento l’unico riferimento normativo è quello citato nel quesito.

Il DM 430/2000 dispone, infatti, all’art 7/2, che Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il MIUR nelle consuete circolari per le supplenze ha “integrato” il dm suddetto solo nella parte in cui non prevede per il personale ATA la proroga della supplenza in caso di non rientro in servizio del titolare (si veda punto 3 (disposizioni comuni).

Per il resto, resta in vigore quanto detto.

Pertanto, la collaboratrice non può lasciare la supplenza in corso.

 

Supplenza: casi di completamento orario. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – pongo tre  quesiti relativi al conferimento di supplenze da graduatorie d’istituto 2 e 3 fascia:

1) dovendo conferire una supplenza di sostegno scuola secondaria di 1 grado fino al 31/08/2017 ti chiedo se un docente già in servizio per 18 ore posto comune presso altro istituto per una supplenza sino al 30/06 può accettare la nostra proposta lasciando la supplenza già accettata .

Paolo Pizzo – non è possibile. Il docente in servizio fino al termine delle lezioni od oltre non può più accettare alcuna supplenza. Il docente in questione potrebbe lasciare la supplenza in corso solo per un posto assegnato dalle GAE.

2)  docente in servizio per n. 4 ore di musica fino al 30/06 presso altra scuola secondaria di 2 grado più 9 ore di sostegno presso altra scuola secondaria di 1 grado: si chiede se questo istituto dovendo conferire una supplenza fino al 31/08 di sostegno può spezzare tale cattedra per conferire ore 14 di supplenza al docente in questione che vorrebbe rinunciare alla supplenza già in essere di n. 9 ore di sostegno fino al 30/06.

Paolo Pizzo – Il docente in questione in servizio per complessive 13 ore ha solo titolo al completamento. Tale completamento potrà avvenire per un massimo di 3 scuole in due comuni e fino ad un massimo di 18 ore settimanali anche tra scuola di I e II grado, tra posto comune e di sostegno, garantendo comunque l’unicità di insegnamento.

Premesso questo, il docente in questione non può lasciare nessuna delle due supplenze in corso perché già assegnate al 30/6. Ha quindi solo titolo ad arrivare alle 18 ore complessive,ma ciò sarà possibile solo se:

  • Il posto di sostegno non è con un rapporto 1/1 e quindi può essere “spezzato”,
  • La vostra scuola si trova in uno dei due comuni in cui il docente insegna già.

3) docente in servizio per n. 12 ore di lettere fino al 30/06 presso altra scuola secondaria di 1 grado può accettare una nomina di 12 ore presso il nostro istituto sul sostegno alla scuola primaria fino al 30/06.

Paolo Pizzo – Non è possibile.

Il completamento orario è infatti possibile solo se risulta omogeneo l’orario settimanale tra i due ordini di scuola, cosa possibile solo tra I e II grado (entrambe per 18 ore).


Nomine fine avente diritto sostegno: è necessario effettuare nuove convocazioni

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Scuola – Buonasera, Sono un assistente amministrativo di un istituto comprensivo della provincia di Arezzo e vorrei sapere se èn ancora vigente la nota MIUR, di seguito descritta, n. 8879 del 23/11/2012 “Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia,anchedopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia. Al riguardo,si confermano le disposizioni precedentemente impartite con le note 9379 del 15 novembre 2011 e 20893 del 31 ottobre 2007, secondo cui, in carenza assoluta di aspiranti specializzati,i dirigenti scolastici,in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo. In attesa di chiarimenti ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la nota citata è riferita al triennio precedente e non è stata più reiterata e neanche inserita nella nota delle supplenze del 1 settembre 2016.

Pertanto, viste anche le nuove modalità applicative di nomina, è necessario effettuare nuove convocazioni.

Supplenze fino avente titolo e successivamente a titolo definitivo. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico  – Gent. dott. Pizzo, Invio una richiesta di delucidazioni sul seguente caso: Sono state assegnate ad ottobre due supplenze fino avente diritto per Lingue in Istituto superiore. Le docenti supplenti hanno subito richiesto congedo per maternità. Su questi due posti sono state convocate altre supplenti , che hanno avuto contratto di supplenza breve fino a data di scadenza (dicembre). Ora abbiamo di nuovo convocato perché dopo la chiusura delle GAE possiamo assegnare i posti fino al 30 giugno 2017. Il mio dubbio riguarda proprio questi due posti: dobbiamo considerarli supplenza breve e quindi non da riconvocare? Almeno fino alla data di scadenza del contratto a dicembre? Oppure, visto che le supplenti in congedo per maternità erano comunque fino all’avente diritto, dobbiamo riconvocare? In questa seconda ipotesi, supponiamo che la supplente in congedo per maternità perda la supplenza perché scalzata da una docente che è prima di lei in graduatoria, cosa succede al suo congedo per maternità? Se lo porta dietro nella nuova scuola? Ancora: la supplente che aveva accettato la supplenza breve fino a dicembre, può avere una modifica del contratto da supplenza breve per congedo maternità ad un altro fino avente diritto, in attesa di nuova convocazione, nel caso in cui la docente supplente con congedo per maternità scelga lei stessa una nuova scuola? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

A mio avviso ci potrebbe essere un errore nell’assegnazione delle supplenze. Infatti, dal momento che le “titolari” in maternità hanno un contratto fino avente diritto, non era possibile assegnare una supplenza con data certa per la loro sostituzione. Anche quindi per le supplenti andava effettuato un contratto fino avente titolo sull’avente titolo della titolare in maternità inserendo una data “presunta”.

Si spera quindi che le supplenze siano state trattate come descritto.

A questo punto la prima cosa da fare è assegnare le supplenze a titolo definitivo. I posti, assegnati fino ad ora fino avente diritto alle docenti in maternità, devono quindi avere scadenza 30/6 vista la liberatoria avuta dall’ATP. Ciò indipendentemente da chi occupa tali posti e dal numero dei docenti coinvolti.

Facendo questo, e riscorrendo quindi le GI, le ipotesi sono due:

  1. scorrendo la graduatoria si arriverà nuovamente alle due docenti collocate in maternità. In questo caso alle due docenti si dovrà stipulare, senza interruzione con la supplenza fino avente titolo, un contratto a titolo definitivo fino al 30/6. Le due docenti che le sostituivano decadono ovviamente dalla supplenza.

Dopodiché si dovrà riscorrere la graduatoria di istituto per trovare le sostitute delle due docenti in maternità e assegnare loro  una supplenza breve questa volta sì fino al termine del congedo.

  1. la seconda ipotesi è che le due docenti in maternità non siano le destinatarie della supplenza ovvero riscorrendo le GI siano precedute da altri docenti.

A questo punto tutte e 4 le supplenti decadranno dalla nomina e le due docenti in maternità andranno collocate in indennità fuori nomina fino al termine del congedo obbligatorio.

Abbandono di supplenza dalle GI. Quali sanzioni?

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Moira – vorrei avere gentilmente un’informazione: in quali sanzioni si incorre se si abbandono il servizio in una scuola statale dove si ha contratto fino al 30 giugno (supplenza da graduatorie di istituto)? Immagino che non si possa abbandonare per prendere altro posto in un’altra scuola. Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Moira,

ai sensi dell’art. 8 del DM 131/07 l’abbandono del servizio comporta, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento.

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

In questo caso quindi non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso. Rimane invece la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

Supplenze. Procedura per attribuire spezzone di tre ore

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Se le 3 ore, che erano inizialmente, ore di completamento per il docente in malattia, e quindi attribuiti ad una docente mediante supplenza breve tramite scorrimento delle G.I. di prima fascia, nell’ambito della rimodulazione delle scuole in Ambiti Territoriali da parte del CSA, diventassero non più ore di completamento, bensì, spezzoni di cattedra fino al 30/06, l’Istituto in questione allo scadere del contratto per malattia già attribuito, sarebbe tenuto a:

1) Rifare le convocazioni dalle G.I. di 1 fascia

2) Riassegnare lo spezzone al personale interno alla scuola

3) Riconfermare l’incarico alla docente a cui era stata assegnata il contratto di supplenza per malattia

Nel caso di risposta affermativa ad una delle opzioni 1 o 2, si chiede di sapere se il docente con incarico al 30/06 possa accettare le 3 ore eccedenti.

Si prega di citare la normativa di riferimento.

risposta – gent.mi,

nel momento in cui lo spezzone diventa tale come restituzione dell’ATP è uno spezzone pari o inferiore le 6 ore e dovrà seguire l’iter di attribuzione stabilito nella circolare delle supplenze del 1 settembre 2016.

Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore

Supplenze: per le assenze brevi i docenti interni non hanno nessuna priorità

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Mariarosaria – Buonasera, ho controllato nelle vostre faq ma non sono riuscita a trovare risposta al mio quesito. Ho una supplenza di 2 ore fino al 30 giugno 2017, nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso, un docente di ruolo si è messo in malattia per un periodo di 30 giorni. Ho diritto io al completamento oppure il Dirigente Scolastico deve convocare nel caso, qualcuno prima di me si fosse liberato in questo frattempo? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariarosaria,

per le assenze temporanee de docenti titolari è necessario scorrere le GI e i docenti interni non hanno alcuna priorità.

Non bisogna infatti confondere le supplenze “brevi” con gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore restituite dall’ATP ai dirigenti e da assegnare fino al 30/6.

Solo per questi ultimi avresti una priorità.

Pertanto, potrai avere la supplenza solo se utilmente collocata nelle GI al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Completamento orario. Chiarimenti

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Maria – Salve ,potrebbe chiarire un mio dubbio? Ho accettato una cattedra su sostegno 12 ore con chiamata Usp  da Gae, in una scuola primaria. Nella stessa scuola dovranno chiamare dalle GI per una supplenza per maternità, sempre su sostegno. È possibile che questa cattedra venga spezzata e così io possa completare il mio orario? A scuola dicono che non è possibile perché un incarico è su posto vacante e l’altro su una maternità. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

a mente dell’art. 4 del DM 131/07 l’aspirante …. conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Pertanto, l’unico riferimento a cui deve attenersi la scuola è quello richiamato.

Non potrai far spezzare il posto solo se il rapporto è 1/1 (bisogna infatti garantire l’unicità dell’insegnamento).

Riposi per il padre e astensione obbligatoria della madre – supplenza breve graduatorie di terza fascia. Chiarimenti

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Giuseppe – Salve,  sono un dipendente privato con due figli di 5 anni e 2 mesi (compiuti il 15 novembre). Per il piccolino sto usufruendo di 2 ore di allattamento in quanto mia moglie è disoccupata. Il 16 novembre mia moglie è stata contattata per una supplenza di due settimane (graduatorie d’istituto terza fascia) presso un Istituto di Scuola Secondaria di primo grado. Si è presentata presso la scuola per accettare l’incarico ed ha comunicato di essere in astensione obbligatoria presentando opportuno modulo di richiesta e certificato di nascita del bambino. Vorrei sapere se il contratto a tempo determinato stipulato scadrà a fine supplenza a fine novembre o l’indennità di maternità sarà automaticamente prorogata fino al compimento del terzo mese del bambino. Inoltre, ho letto sul sito INPS che l’allattamento del padre lavoratore non è compatibile con l’astensione obbligatoria della madre, è necessario fare qualche comunicazione particolare al mio datore di lavoro, all’INPS e/o alla scuola? Un sentito ringraziamento per la gentile collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del Testo Unico sulla maternità (congedo per maternità/gravi complicanze della gravidanza), è vietato adibire le donne al lavoro. Le dipendenti percepiranno in questi casi comunque l’indennità per matenrità.

Per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità hanno validità sia se in costanza di rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio  o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità/paternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio riguardante l’ultimo contratto.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo:

  • L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.
  • L’indennità percepita fuori nomina (in misura dell’80%) non è invece utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.

Pertanto, tua moglie per i 14 gg. di contratto sarà assunta al 100% (punteggio e contribuiti), per i periodi oltre i 15 gg. e fino al termine del congedo obbligatorio avrai diritto all’indennità fuori nomina all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

Se in tale periodo (tra la scadenza dei 15 gg. e il termine del congedo) dovesse ricevere altre nomine potrà accettarle e il contratto avrà di nuovo validità al 100%.

Per il secondo quesito ti segnalo che con le ultime disposizioni in materia (vedi INPDAP nota operativa n. 23/2011) hanno stabilito che l’allattamento per il padre può essere fruito solo al termine del congedo obbligatorio della madre. Dovrai quindi farlo presente al tuo datore di lavoro.

 


La proroga di supplenza per il personale ATA. Chiarimenti per il DS

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DIRIGENTE SCOLASTICO –  Con la presente si pone il seguente quesito: Personale ATA Collaboratore scolastico assente dal lun al venerdi per malattia, il lunedi successivo lo stesso è assente per motivi di famiglia, il supplente, al quale è stato pagato il sabato e la domenica, ha diritto alla proroga o bisogna scorrere le graduatorie di istituto?

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

si premette che per il personale ATA il Regolamento per le supplenze è abbastanza datato e non prevede la proroga o la conferma di un contratto per una supplenza breve.

Il DM 430/2000 prevede infatti una sola possibilità di proroga della supplenza:

“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”

Tuttavia il MIUR, almeno dal 2010, interviene ogni anno sull’argomento e nella nota di inizio anno prevede anche per il personale ATA (per quello docente c’è già il DM 131/2007 che prevede le proroghe e le conferme dei contratti) la proroga della supplenza disponendo che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, sena soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

Tale disposizione è stata confermata anche per quest’anno nella nota 24306 del 1 settembre 2016 al PUNTO 3 “DISPOSIZIONI COMUNI”.

 

 

Completamento orario e abbandono di una delle due supplenze. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno. Sono un’assistente amministrativo e scrivo per sottoporre il seguente problema: in data 22/10/2016 un docente della scuola secondaria di I grado ha accettato una supplenza da GI per uno spezzone orario fino al 30/06/2017. In seguito ha stipulato un contratto con altra Istituzione scolastica a completamento. Oggi il professore in questione comunica la rinuncia alla supplenza per gravi motivi personali (non documentati). Il quesito è il seguente: devo applicargli la sanzione prevista per le GI relativa all’abbandono del servizio e la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento e in tutte le scuole in cui si è inclusi. Cosa comporta questo relativamente al contratto in essere con l’altra scuola. Decade anche quello o la sanzione si applica solo per le supplenze successive? Ringraziando, saluto.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 8/4 del DM 131/07 dispone che Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Sta quindi alla scuola valutare se la documentazione (laddove prodotta) sia tale da ritenere giustificato l’abbandono della supplenza.

Dal quesito mi pare di capire che non abbiate ritenuto valido il motivo poiché mancherebbe l’obiettiva documentazione e ciò implica la sanzione esplicitata nel quesito.

Ciò in ogni caso non implicherà altresì la decadenza anche dall’altra supplenza in corso perché trattasi di altro contratto stipulato con altra istituzione scolastica.

I due contratti stipulati dal docente  sono infatti distinti in quanto appartenenti a  due distinte scuole.Il docente ha firmato contratti individuali differenti con due dirigenti diversi, pertanto l’abbandono dell’uno non può avere ripercussioni sull’altro.

In poche parole l’abbandono senza giustificato motivo della prima supplenza non può avere ripercussioni  su  quella  in  corso  in  quanto  la sanzione  di  cui  all’art. 8 non menziona  eventuali  altre  supplenze  già  in  atto,  né  tanto  meno i contratti  stipulati prevedono una clausola di rescissione in tal senso.

Resta ovviamente inteso che il docente non potrà più essere convocato (per l’anno in corso) per nessuna tipologia di supplenza.

Il rientro anticipato del titolare non fa decadere il supplente in servizio

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Monica – Ho in essere 3 contratti di  supplenza per assenza docente un congedo straordinario  H.  Ma se l assistito  decede che si fa dei supplenti?  Il titolare  rientra in catteda? O almeno  dal punto di vista giuridico  la supplenza  continua ( termine 7/6/2017) Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Monica,

è utile ricordare che i rapporti individuali di lavoro per il personale della scuola sono regolati attraverso la contrattazione collettiva tra l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che è un organismo tecnico di diritto pubblico con autonomia organizzativa, gestionale e contabile, e le organizzazioni sindacali mediante la stipula di contratti individuali.

Una volta firmato, il contratto individuale di lavoro ha validità a tutti gli effetti e fino alla scadenza indicata nello stesso.

Giova altresì ricordare che l’art. 25 comma 4 del CCNL/2007 prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.

Il rientro anticipato del titolare non è più indicato come clausola risolutiva.

Tale nostra interpretazione è stata anche confermata dall’ARAN che in un orientamento applicativo per il comparto scuola ha affermato:

“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Pertanto nel caso il docente titolare dovesse rientrare in servizio rimarrebbe a disposizione, mentre i supplenti rimangono comunque in servizio nelle classi fino a naturale scadenza del contratto a suo tempo sottoscritto.

Proroga della supplenza al docente in effettivo servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno avremmo bisogno di un chiarimento. Abbiamo una docente di scuola dell’infanzia assente per malattia su di lei abbiamo nominato una supplente che durante la sostituzione ha presentato certificato di gravidanza. Essendo scuola dell’infanzia e non potendola spostare in altre mansioni l’Ispettorato del lavoro su nostra richiesta l’ha collocata in interdizione e su di lei è stata nominata un’altra supplente. Ora la titolare prolunga la malattia, noi abbiamo chiesto la proroga dell’interdizione all’ispettorato del lavoro e predisposto la proroga alle due supplenti ma l’Ispettorato ci ha risposto che non concede interdizione in quanto trattasi di mansioni a rischio e non di complicanze della gestazione e alla prima supplente non spetta la proroga. Chi ha ragione?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

concordo con l’Ispettorato.

L’interdizione di cui al quesito (diversa da quella per gravi complicanze della gestazione) è disposta per una durata coincidente con il termine di cessazione del rapporto di lavoro, non potendo sussistere in assenza di prestazione lavorativa (si intende decaduta in coincidenza con lo scadere del contratto).

Né, quindi, il medesimo provvedimento può essere disposto fino a 7 mesi dopo la data del parto, qualora il rapporto lavorativo scada durante il periodo dei tre mesi ordinari di congedo obbligatorio post-parto (salvo rinnovo del contratto o nuova assunzione della lavoratrice entro il settimo mese di vita dell’infante).

Nel caso di successivo nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di incompatibilità sarà necessario riproporre domanda (sia per l’anticipazione che per l’estensione fino a 7 mesi dopo il parto).

Detto questo, appare evidente che non siamo nella casistica di cui all’art 12 del CCNL/2007 che al comma 2 stabilisce che il periodo di congedo di maternità “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Pertanto, la supplenza, a mio avviso, spetta al solo docente in effettivo servizio al momento del rinnovo dell’assenza del titolare.

Non trattandosi infatti di congedo di maternità/interdizione per gravi complicanze, per cui la docente è sempre considerata in effettivo servizio, entra in gioco un elemento fondamentale, la proroga contrattuale, che è istituto per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precipui della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni.

In conclusione, in questo caso, l’istituto della proroga si applica esclusivamente nei riguardi del supplente effettivamente in servizio.

Supplenza fino avente titolo e nuova convocazione. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Su convocazione da III fascia sono state attribuite 2 supplenze, una per 18 ore e l’altra per 8 ore fino nomina fino all’avente diritto. Successivamente l’UST ha decretato l’inserimento con riserva nelle GAE dei docenti abilitati TFA/PAS destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, disponendo che le scuole procedessero alla rettifica cartacea delle graduatorie d’istituto di prima fascia con l’inserimento manuale a pettine dei docenti abilitati menzionati. A seguito di questa disposizione l’UST ha provveduto a convocare i docenti inseriti con riserva attribuendo la cattedra di 18 ore che la ns scuola aveva attribuito fino all’avente diritto, lasciando lo spezzone di 8 ore nella ns disponibilità. Si chiede se, per lo spezzone di 8 ore, la scuola deve riconvocare la docente che ha dovuto lasciare le 18 ore fino all’avente diritto per effetto della nomina dell’UST del docente inserito nella GAE con riserva, o deve procedere, come previsto, a confermare fino al 30 giugno il docente già destinatario della supplenza fino all’avente diritto. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

le supplenze “fino avente diritto” sono tali fin quando gli ATP non terminano le operazioni di supplenza dalle GAE. Dopo tali operazioni, i posti eventualmente rimasti e non assegnati per mancanza di aspiranti passano alla competenza del DS che dovrà utilizzare le GI del proprio istituto partendo dalla I fascia.

E’ il caso in questione.

Pertanto, la scuola, constatata la disponibilità delle 8 ore deve procedere a nuova convocazione riscorrendo le graduatorie di istituto a partire dalla prima fascia e assegnarlo al primo docente disponibile, non potendo assegnare direttamente la supplenza al docente “fino avente diritto”.

Si tratta infatti di nuova convocazione.

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