DSGA – Buongiorno, si chiede un chiarimento al seguente problema: – una docente è in maternità facoltativa fino al 22/12/16 e dal 23/12/16 chiede ferie per le vacanze natalizie (dal 23/12/16 al 08/01/17) – la docente dal 09/01/2017 chiede nuovamente maternità facoltativa – è possibile confermare la docente supplente su quel posto dal 9 di gennaio? o bisogna ridiscorrere la graduatoria? – il periodo di ferie interrompe il conteggio dei 150 giorni per il rientro a disposizione della stessa dal 01/05/2017? Si precisa che la docente titolare non effettua nessun rientro né prima né dopo le vacanze natalizie. grazie
Paolo Pizzo – Gentilissima DSGA,
Primo quesito
l’art 40/3 del CCNL/2007 dispone che
“… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Nel caso in questione, quindi, il titolare produce una prima assenza fino al 22/12, poi, cambiando tipologia di assenza (ferie) è assente dal 23 al 8/1, dopodiché si riassenta a partire dal 9/1 (presumibilmente per almeno altri 7 giorni) senza quindi rientrare mai in servizio.
Al supplente dovranno essere riconosciute anche le vacanze di Natale rientrando la fattispecie a pieno titolo nell’art 40 sopra citato.
Ai fini infatti dell’applicazione dell’art in questione rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.
Secondo quesito
Il riferimento normativo è invece l’art 37 il quale prevede espressamente che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico,ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Pertanto, come confermato dall’ARAN e come richiamato dal Ministero nella Nota n. 16294-28-10-2016, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Ciò quindi indipendentemente se durante la sospensione delle lezioni il docente sia formalmente presente oppure no.