Scuola – Buongiorno, con la presente si chiede vs gentile parere in merito alla seguente situazione: docente titolare nella scuola X ottiene trasferimento dal prossimo 1° settembre nel ns Istituto. La scorsa settimana ha portato a scuola richiesta di essere collocata in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia dal 1° settembre fino al 28/02/2017 (sei mesi). E’ stato richiesto il prospetto assenze alla precedente scuola di titolarità, la quale comunica che la stessa ha fruito di un periodo di 5 mesi della stessa tipologia di assenza nell’a.s. 14/15 di un anno di assenza per aspettativa anno sabbatico nel corrente anno scolastico 2015/16. La mia domanda è: può la docente iniziare l’aspettativa dal 1° settembre senza assumere servizio nella ns nuova scuola di titolarità? Il posto dovrà essere coperto con una supplenza breve trattandosi di soli 6 mesi di assenza? In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di famiglia è utile ricordare che due periodi di aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi.
Se per esempio il dipendente ha ottenuto un periodo di aspettativa di 6 mesi, poi riprende servizio per 5 mesi e richiede e ottiene nuovamente un periodo di aspettativa per altri 6 mesi, ai fini del calcolo massimo dell’aspettativa richiedibile (12 mesi) i primi 6 mesi si sommano ai secondi 6 mesi (totale aspettativa 12 mesi) non essendoci stata una ripresa di servizio superiore a 6 mesi.
Nell’esempio citato il cumulo dei 12 mesi non deve per forza essere riferito ad un anno scolastico ma anche a cavallo di due anni scolastici diversi (es. primi 6 mesi a.s. 2014.15 e richiesta di altri 6 mesi a.s. 2015.16).
Pertanto, per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi (anche di un solo giorno).
Per “servizio attivo” si intende non solo l’attività lavorativa effettivamente prestata ma anche per esempio la fruizione di congedi di maternità e paternità, compresi i periodi retribuiti e non retribuiti di congedo parentale e di malattia per il bambino, e i periodi di riposo per allattamento (Corte dei Conti n.42/93 del 15/10/92; T.U. maternità e paternità n.151/01 e Ministero della Funzione Pubblica n. 54600/86) e gli scioperi.
Fatta questa premessa, si precisa che nessuna normativa prevede il servizio attivo fra due periodi di aspettative o congedi, uguali o diversi, atteso che questi devono essere richiesti dal dipendente e concessi dal datore di lavoro.
Se quindi la docente ha fruito già di 6 mesi di aspettativa per motivi di famiglia, poi di anno sabbatico e ha nuovamente fatto richiesta di aspettativa per motivi di famiglia, può fruire di quest’ultima se ha motivato la richiesta e la stessa è stata accettata dalla Dirigente (che potrebbe in realtà non accettarla solo per “esigenze di servizio”).
La decorrenza può avere l’1/9 in quanto la docente è già di ruolo di anni precedenti e non c’è bisogno di una presa di servizio effettiva (la quale sarà giustificata dalla decorrenza del periodo di aspettativa).
Bisognerà ricordare alla docente (e lo dovrete tenere presente anche voi della segreteria per eventuali prossime assenze) che la fruizione di questi 5 mesi si andranno a sommare ai 6 precedenti dell’a..s. 2014/15 per un totale di aspettativa di famiglia di 11 mesi (se nell’a.s. 2014/15 la docente non ha prestato un servizio attivo di almeno 6 mesi al termine dell’aspettativa).
Il posto dovrà essere coperto con supplenza breve scorrendo le GI a partire dall’inizio delle lezioni e fino al 28/2 (senza interruzioni).