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Channel: Supplenze – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Congedo dottorato di ricerca e personale assunto a TD

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Scuola – Un docente assunto per SUPPLENZA BREVE può chiedere il CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA SENZA ASSEGNI?

Paolo Pizzo – Gentilissima scuola,

la CM 15/2011 chiarisce che “In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato). ”

Pertanto il Ministero esclude tale tipologia di congedo al docente assunto per supplenze brevi.


Interdizione per gravi complicanze: accettazione del contratto e indennità fuori nomina. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorrei chiedere se è corretto il seguente iter per contratti maternità: docente accetta supplenza breve ma contestualmente è in complicanze gestionali. Il contratto valido ai fini giuridici ed economici viene fatto anche se non si presenta fisicamente, mi sembra corretto. Al termine della supplenza bisogna attivare l’indennità di maternità fuori nomina ma fino a quando? Per il momento abbiamo solo il certificato con il termine dell’interdizione. un grazie dalla segreteria dell’Istituto.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’ARAN in più occasione ha avuto modo di precisare che:

  • L’astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio (CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994);
  • Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria;
  • Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina (CdS n. 5095 del 4.9.2006).
  • Tali principi sono direttamente applicabili anche nel nuovo sistema privatistico, per cui si ritiene che l’amministrazione non abbia la possibilità di posticipare l’assunzione e debba, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Dal momento che non esiste alcuna differenza dal punto di vista giuridico tra congedo di maternità e interdizione dal lavoro, anche per quest’ultima il rapporto di lavoro si instaura anche senza l’effettiva assunzione di servizio.

Dopo l’accettazione della nomina al dipendente spetta l’intera retribuzione e fino al termine del contratto, dopodiché spetterà l’indennità fuori nomina per l’80% dell’ultimo stipendio ricevuto fino alla fine del congedo di maternità, sempreché, anche al di fuori del rapporto di lavoro, la docente continuerà l’iter dell’interdizione per gravi complicanze (di solito di 30 in 30 gg.)

Servizio su posto di sostegno in assenza di titolo. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Gentilissimi Vi scrivo per avere un chiarimento. La ns. scuola ha assunto dei supplenti su posto di sostegno attingendo dalla graduatoria di posto comune, perchè le graduatorie di sostegno ns.  e quelle delle scuole vicinorie erano esaurite, ora i docenti ci chiedono se il servizio su sostegno possono farlo valere come punteggio per un eventuale aggiornamento delle graduatorie. Grazie per la Vs collaborazione. Distinti saluti

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il servizio è valutabile anche senza il possesso del titolo di sostegno.

Si precisa che la valutazione è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

 

Insegnare nelle scuole paritarie può portare ancora dei benefici

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Gaetana – Sono una laureata in Economia e Commercio vecchio ordinamento e non ho mai insegnato, non ho l’abilitazione e non sono inserita nelle GAE essendomi laureata dopo il 25 giugno 2014 e pertanto non posso accedere al concorso 2016. Poiché ho ricevuto una proposta nella classe ex A017 da parte di una scuola paritaria, vorrei sapere se insegnare in queste scuole porta ancora dei benefici in termini di punteggi visto che le GAE saranno presto esaurite. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Vive Cordialità

risposta – gent.ma Gaetana, è vero che le graduatorie ad esaurimento presto scompariranno (Il Ministro ipotizza nei prossimi 3 anni per le scuole secondarie), ma è anche vero che nelle Graduatorie ad esaurimento, ormai da anni, non sono previsti nuovi inserimenti (a parte quelli ottenuti tramite ricorso).

Non avendo potuto avere accesso neanche alla III fascia delle graduatorie di istituto Graduatorie di istituto: vi si accederà solo con abilitazione, eliminate nuove iscrizioni in III fascia. Messa a disposizione vale la pena? l’obiettivo deve essere quello di conseguire l’abilitazione con i corsi che saranno presto attivati.

Sappiamo con certezza che sarà attivato il TFA, corso annuale universitario con selezione in ingresso (eventuale servizio dà punteggio). Non sappiamo ancora se potrà essere attivato prossimamente anche un altro PAS, percorso abilitante speciale, riservato a coloro che possono vantare determinati requisiti di servizio eventualmente stabiliti dalla normativa.

Molti docenti lavorano nelle scuole paritarie anche in vista di questo ipotetico obiettivo.

Il servizio svolto inoltre sarà valorizzato anche nei prossimi concorsi che saranno banditi dopo quello del 2016. Tale valorizzazione è infatti stabilita dal comma della legge 107/2015.

L’importante, in quest’ultimo caso, è che il servizio non sia stato svolto con una assunzione a tempo indeterminato. Concorso scuola 2016. Miur corregge: il servizio a tempo indeterminato nelle paritarie non è valido

Inoltre mi auguro che la proposta che ti è stata fatta sia anche comprensiva della retribuzione e di tutti i diritti sanciti dal contratto di settore.

TFA III ciclo permette iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto, per le supplenze

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Grazia – se dovessi riuscire ad abilitarmi col TFA nel 2017 in quali graduatorie potrò iscrvermi? Negli ambiti territoriali? scusate ma non ho capito molto…

risposta – gent.ma Grazia, l’abilitazione all’insegnamento è condizione necessaria per l’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto, dal momento che la legge 107/2015 non prevede più nuovi inserimenti in III, quella alla quale si accedeva con il solo titolo di studio.

Dalle graduatorie di istituto i Dirigenti scolastici continueranno a chiamare per scorrimento.

Gli ambiti territoriali sono invece riservati ai docenti di ruolo. L’abilitazione cioè ti permetterà anche di partecipare al concorso. Dal concorso si formerà una graduatoria di merito, dalla quale per scorrimento ti verrà assegnata una provincia. All’interno di quella provincia l’assegnazione della scuola avverrà tramite il meccanismo degli ambiti territoriali, secondo criteri ancora da stabilire in una apposita contrattazione tra sindacati e Miur.

Al momento il tuo obiettivo deve essere quello di conseguire l’abilitazione.

Rientro dopo il 30 aprile e classe terminale

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Marisa – Buonasera,  Vi scrivo conoscendo le leggi che regolano il rientro in classe dopo il 30 aprile del docente  titolare. Avrei però due dubbi: 1. La classe 5 della scuola primaria per me è classe “terminale”, per la segreteria della scuola presso la quale lavoro NO. Chi ha ragione? 2. Se il docente titolare lavora su 2 istituti ( per completamento orario) differenti, e in un istituto è rientrato in servizio per un giorno, mentre nell’altro non è mai rientrato; interrompe l’assenza per entrambe le scuole?  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marisa,

non so a quale norma si appelli la segreteria. Per “classe terminale” non può che intendersi ogni classe per cui si “termina” una ciclo. Pertanto, la classe V primaria è una classe terminale anche se non vengono più svolti gli esami per l’accesso alla I media.

Ricordo come l’art 37 del CCNL non faccia alcuna differenza o precisazione in merito.

Per il secondo quesito si specifica che la continuità didattica è riferita alla classe e all’istituto in cui si svolge servizio, le due supplenze sono quindi da intendersi separate: in una il docente ha quindi interrotto la continuità didattica; nell’altra invece no.

Rientro del docente dopo il 30 aprile e classi non terminali

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Docente – Buongiorno, sono un Docente supplente.. Ho lavorato con un contratto di 18 ore su 3 classi (14 ore su 2 quinte e 4 ore su una quarta ITC) fino al 30 aprile. Ho raggiunto i 90 giorni nelle due quinte ma non i 150 sulla quarta. Il titolare  ha deciso di rientrare e di conseguenza  prenderà  la classe 4. La segreteria mi ha anticipato che perderò,   nel contratto, le ore della 4. E’ corretto il loro comportamento  oppure mi spetta un rinnovo per tutte le 18 ore? In quest’ultimo  caso mi potete fornire della documentazione  per far valere  i miei diritti. .. Grazie e buon lavoro.

Paolo Pizzo – Gentile docente,

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007.

Il suddetto articolo prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Dal quesito emerge che ci sono i 90 gg richiesti dalla norma per le classi terminali, mentre non ci sono i 150 per le classi non terminali.

In questo caso, quindi, non decadi dalla supplenza e mantieni  la continuità didattica per le sole ore della classe terminale, mentre decadrai dalle ore delle classi non terminali nelle quali dovrà necessariamente rientrare il titolare.

Ferie personale ATA in part time verticale

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Scuola – Buongiorno, dovremo conteggiare le ferie per una Assistente Amministrativa che lavora su part-time verticale 6 ore 1 giorno a settimana. L’assistente ha un contratto a tempo determinato dal 09/09/2015 al 30/06/2016. Ha preso 15 giorni di assenza su cui non maturano le ferie. Quanti giorni di ferie le spettano? In attesa di una vostra risposta si porgono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

in premessa si precisa che ai sensi dell’art. 58 comma 11 del CCNL comparto scuola, i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa

Si precisa inoltre che ai fini della valutazione del periodo di ferie rileva esclusivamente il numero dei giorni lavorati indipendentemente dalle ore prestate.

Dal 9 settembre al 30 giugno sono 296 gg. complessivi . Togliendo i 15 gg. diventano 281.

Pertanto, in una situazione full time:

  • se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio (281)

  • Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio (281) : x

Nel primo caso: 23 gg di ferie

Nel secondo caso: 25 gg di ferie.

  • Stabilito questo, va fatta la proporzione con il part time su 1 giorno settimanale:

1 : 6 = x : 23 ( 25)

4  giorni di ferie sia nel primo che nel secondo caso.


Proroga scrutini senza interruzione per chi rientra nell’art 37. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una docente rientra in servizio dopo il 30.04.2016 assente da ottobre 2015. La supplente viene mantenuta in servizio fino all’08.06.2016 termine delle lezioni. Per gli scrutini di giugno la supplente deve avere un contratto compreso dal 09 di giugno e fino all’ultimo giorno di scrutinio con eventuali giorni buchi nel mezzo, oppure deve avere contratti giornalieri?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art.37 disciplina i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Le note ministeriali, a partire dal 2008 e fino ad oggi, hanno sempre disposto che  i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37, avranno un contratto, senza soluzione di continuità, dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all’ultimo giorno degli scrutini (indipendentemente dal numero dei giorni dedicati agli scrutini e dalla calendarizzazione degli stessi).

Per i supplenti in servizio in una terza media il contratto terminerà direttamente il giorno conclusivo degli esami.

 

Interdizione fuori nomina. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una docente accetta supplenza breve con contestuale complicanze gestionali. Al termine della supplenza scatta l’indennità di maternità indipendentemente dai mesi di gestazione? In caso di ulteriori certificati di interdizione fuori contratto si continua l’indennità fino al termine dell’obbligatoria salvo accettazione incarichi presso altre scuole? un grazie dalla scuola

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

in base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro della docente in maternità deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto, il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega,via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Per i periodi di astensione dal lavoro successivi alla scadenza del contratto il supplente percepirà l’indennità all’80% dell’ultimo contratto.

Si precisa che non c’è un termine minimo di mesi di gestazione per cui si stabilisce quando sia possibile o meno l’interdizione, ciò spetta solo al ginecologo e alla ASL di riferimento.

Pertanto, al termine delle supplenza (fosse anche di un giorno) e indipendentemente dal mese di gestazione la docente deve essere collocata in interdizione fuori nomina.

Ovviamente affinché tale interdizione continui è necessario che la docente continui l’iter facendo quindi pervenire a scuola la certificazione necessaria (per prassi ogni 30 gg.).

Proroga supplenza e concorso. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Con la presente chiediamo gentilmente un chiarimento su proroga contratto per partecipazione supplente a Concorso Docenti. Una nostra docente di scuola primaria sostituisce per interdizione complicanze della gestazione la docente titolare, con un contratto (N15) che scade  il 28/05/2016 (termine interdizione). Considerato che la titolare, cosi come ha fatto fino adesso, continuerà con l’interdizione dal 29 maggio, la proroga alla supplente spetta dal 29 maggio (domenica) ma il 30 e il 31 maggio la supplente si dovrà assentare per partecipare al Concorso docenti. In realtà la supplente non prenderà servizio lunedì  30 maggio e neanche potrà  chiedere dei giorni per il 30 e 31 in quanto il contratto precedente finisce il 28/05/2016. Chiediamo come bisogna operare è corretto fare la proroga al supplente daL 29/05/2016? Speriamo in una risposta grazie La segreteria

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7/4 del DM 131/07 richiamato anche dal MIUR ogni anno nella circolare sulle supplenze recita:

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Pertanto, nel caso in questione, la supplenza deve essere prorogata dalla domenica in quanto giorno successivo al termine del precedente contratto, a nulla rilevando che la docente non sarà poi in servizio i giorni successivi. In questo caso infatti, il contratto è in vigore già dalla domenica.

Supplenze 2016/17: riuscirò ad avere almeno uno spezzone?

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Francesca – Cara Lalla, insegno matematica e scienze alle scuole medie (vecchia A059), sono iscritta nella GAE di Cosenza. Secondo te, dopo questa fase di mobilità e con il nuovo personale di potenziamento, c’è il rischio per l’AS 2016 2017 di non riuscire ad ottenere neanche l’incarico annuale dell’USP? Anche solo spezzoni di cattedra? Grazie mille

risposta – gent.ma Francesca, invece di augurarti uno spezzone di cattedra, ti auguro di poter essere assunta a tempo indeterminato già nell’a.s. 2016/17.

Mi sembra di capire che non hai partecipato al concorso a cattedra 2016, non approfittando dell’occasione di aumentare del 50% la tua possibilità di immissione in ruolo (forse anche perchè la proposta è regionale, e già per tuoi motivi hai rifiutato la possibilità di immissione in ruolo nel 2015).

Nessuno in questo momento è in grado di prevedere quante supplenze ci saranno il prossimo anno. In un sistema perfetto le uniche supplenze dovrebbero essere solo quelle temporanee, ma più volte i rappresentanti del Ministero hanno specificato che a ciò sarà possibile giungere nell’arco di un triennio. Pertanto molto probabilmente il sistema della supplentite sarà ancora alimentato. Impossibile dire se tu, nella tua posizione (che non conosciamo), a fronte dell’organico (che non conosciamo ancora) potrai avere una supplenza.

Domanda messa a disposizione supplenze: può essere inviata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico

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Veronica – Vorrei presentare domanda di messa a disposizione e vorrei sapere se c è un periodo dell’anno in cui vanno presentate o in cui è consigliato presentarle. Inoltre vorrei sapere se è possibile inviarle anche alle scuole paritarie. Grazie mille Buona giornata

risposta – gent.ma Veronica, la domanda di messa a disposizione, spesso utilizzata dalle scuole per la sostituzione di personale docente assente, non è regolamentata da alcuna normativa in particolare.

Ne consegue che il docente può inviarla in qualsiasi periodo dell’anno scolastico (l’importante è che sia in regola con i requisiti richiesti per l’insegnamento per il quale si candida), non ci sono limiti di scuole e di province alle quali inviarla.

Per quanto riguarda le scuole paritarie, la legge 62/2000 impone il requisito dell’abilitazione per i docenti assunti, ma sappiamo tutti che negli anni tale principio è stato disatteso. Pertanto, neanche in questo caso ci sono limitazioni.

Certo, nel momento in cui si invia la domanda a fine anno scolastico, e dunque con ridotte possibilità che essa venga presa in considerazione per quest’anno, è meglio informarsi che essa venga protocollata e ritenuta valida anche per il prossimo anno scolastico, altrimenti si attende direttamente l’inizio del nuovo anno scolastico.

Proroga per esami docenti di sostegno. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Salve, in relazione alla proroga dei contratti per docenti supplenti impegnati per la partecipazione agli Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione, si chiede quale contratto sia da prorogare nel caso in cui due docenti di sostegno siano in servizio sullo stesso alunno disabile.  A causa infatti dell’astensione facoltativa del docente titolare le n. 6 ore di sostegno di un alunno sono state suddivise nel seguente modo: Docente A: effettua 4 ore e richiede una riduzione per allattamento per le restanti 2 ore Docente B: effettua 2 ore derivanti dalla riduzione per allattamento del Docente A Grazie per il prezioso servizio di consulenza

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la prima cosa da appurare è sapere in che tipologia di contratto per gli esami rientrano le supplenti:

Le indicazioni sulla questione sono state fornite dal Ministero nelle note n.5986 del 17.6.2010, n.8556 del 10.6.2009, n.9038 del 17.6.2009, 5400 del 30.05.2013, n. 2142 del 18.06.2014.

In tali note si fa una differenze tra proroga della supplenza dal termine delle lezioni con scrutini ed esami, senza interruzione, se si rientra nell’art 37 del CCNL 2007 (titolare che ha almeno 90 gg di assenza).

Singoli contratti per scrutini e poi contratto per gli esami se non rientrano nell’articolo di cui sopra.

Detto questo, il contratto spetterà comunque ad entrambi i supplenti se appunto entrambi hanno un contratto che arrivi al termine delle lezioni.

Ad entrambi infatti spetta il contratto per continuità didattica.

Supplenze: limite dei 36 mesi non si applica a supplenze temporanee. Chiarimento su posto al 30 giugno

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Michele – Gentilissimi,vorrei un chiarimento in merito al divieto oltre i 36 mesi supplenze nelle Scuole Statali). Se si sta sostituendo UN ALTRO DOCENTE, il contratto non rientra nel computo dei trentasei mesi.

Se – INVECE – la supplenza è su posto vacante e disponibile, allora il contratto rientra nel computo, a prescindere dal fatto che sia al 30 giugno o al 31 agosto. Ho capito bene?

risposta – esatto, hai capito bene. La norma della legge 107/2015 riguarda esclusivamente i posti vacanti e disponibili, siano essi assegnati al 31 agosto o al 30 giugno. Di solito le supplenze fino al 30 giugno sono in sostituzione di docente assente (ad es. in assegnazione provvisoria, aspettativa, mandato politico) ma negli anni scorsi è capitato che gli Uffici Scolastici abbiano assegnato al 30 giugno posti vacanti, per cui bisogna sempre controllare per bene la natura del posto che si occupa a tempo determinato, sia perchè non è corretto perdere la retribuzione estiva, sia perchè dal 1° settembre 2016 sarà importante per il conteggio dei 36 mesi.

Le supplenze temporanee sono escluse dal conteggio.

Supplenze per non più di 36 mesi su posti vacanti: si parte dal 1° settembre 2016


Contratto per scrutini ed esami. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Nella nostra scuola si è verificato il seguente caso: Il docente titolare si è assentato ininterrottamente dal 7 gennaio 2016 fino al termine delle lezioni. Per diversi motivi, il titolare è stato sostituito da due supplenti: – il primo supplente ha lavorato dal 09/01/2016 fino al 31/03/2016 (dimissioni per motivi di studio) – il secondo supplente ha lavorato dal 08/04/2016 al 10/06/2016. Si chiede di sapere se, relativamente al contratto da stipulare per il periodo di scrutini/esami, per il supplente si possano far valere le condizioni previste dall’art. 37 del CCNL (considerato che la sostituzione ha avuto una durata inferiore ai novanta giorni) o se lo stesso debba essere nominato per gli scrutini e poi per gli esami ai sensi della MIUR prot. n. 9038 del 17.06.2009 (giorni di effettivo impegno). Si ringrazia per il prezioso contributo che vorrete fornirci e si porgono distinti saluti. Ci permettiamo di segnalare l’urgenza.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai fini della continuità della supplenza, l’art 37 del CCNL non fa riferimento al contratto di supplenza ma ai giorni di assenza del titolare:

il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….

Pertanto, ciò che conta affinché il docente supplente abbia il contratto di supplenza continuativo, senza interruzioni, è il numero dei giorni del docente titolare.

Nel caso in questione quindi, al docente spetta un contratto continuativo per scrutini ed esami.

Monetizzazione ferie per il docente assunto al 30/6

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Assistente  amministrativo – Si richiede chiarimento per le ferie riguardanti docenti supplenti annuali fino al 30/06/2016 assunti sul potenziamento per poter effettuare supplenze sia nella scuola dell’infanzia che primaria. Vorrei sapere: nel calcolare le ferie non godute oltre a togliere le vacanze natalizie e quelle pasquali (considerate giorni in cui non c’è attività didattica) se  vanno tolti anche i giorni rimanenti dalla fine dell’anno scolastico che per la primaria e il giorno 10 giugno o essendo state assunte anche per poter effettuare supplenze anche sull’infanzia i giorni di giugno non vanno tolti. In attesa di una risposta porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Assistente Amministrativo,

per periodo di sospensione delle lezioni si intende:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

Nell’ultimo punto vanno inclusi tutti i giorni in cui i docenti non sono impegnati.

Pertanto, nel caso in questione, se i docenti non effettuano di fatto delle supplenze e quindi in tali giorni non sono impegnati, tali giorni devono essere inclusi nel calcolo delle ferie.

 

Proroga supplenza per la docente in maternità

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Assistente Amministrativo – Buongiorno.. sono un’assistente amministrativo in servizio nell’I.C. Avrei bisogno di un Vs parere per la risoluzione del caso sottoindicato: Una docente di scuola secondaria si assenta per interdizione e/o  maternità obbligatoria per tutto l’anno scolastico 2015/2016. In sostituzione della stessa si emette un CTD in favore di una docente che, a sua volta, non assume servizio in quanto in interdizione e/o in  maternità obbligatoria. Si nomina quindi una docente che assume regolarmente servizio. A quest’ultima viene assegnata una classe terza della scuola secondaria di I grado. Le lezioni hanno avuto termine il 10.06.2016, ma la classe assegnata alla docente deve sostenere gli esami di licenza. Si dovrebbe procedere con le proroghe per la partecipazione agli esami,  ma l’ultima docente, cioè quella che ha effettivamente prestato  servizio, si sposa l’11.06.2016 e pertanto non può partecipare agli esami. La D.S. a questo punto risolve il problema nominando commissario agli esami un docente di ruolo. La domanda è la seguente: I docenti supplenti hanno diritto alla proroga per la partecipazione  agli esami? E se si, ne hanno diritto entrambi o solo l’ultima, che ha prestato effettivamente servizio per tutto l’anno scolastico? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile assistente,

l’art 37 del CCNL prevede che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

L’art 12/2 che per la docente collocata in maternità il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Dal combinato dei due articoli è obbligatorio per la dirigente prorogare la supplenza anche alla docente in maternità.

 

Chiamata diretta anche per le supplenze? Ci sono scuole autorizzate alla selezione diretta di docenti per realizzare progetti

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Elisabetta – Gentile redazione, volevo chiarimenti in merito ad una comunicazione dalla quale sembra che anche i docenti di seconda fascia o terza delle GI saranno convocati a scelta dal preside. Da quanto avevo compreso, il personale da GI verra’ convocato in base a graduatoria. Come stanno le cose?   Copio/incollo l’incipit della comunicazione:

Sono rese pubbliche in data odierna le GRADUATORIE PROVVISORIE per l’individuazione di personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado aspirante all’utilizzo, se docente di ruolo, oppure, se non di Ruolo, aspirante a contratti a tempo determinato presso la Scuola sec. I grado Statale Sperimentale ad orientamento musicale di Milano “Rinascita – A. Livi” per l’anno scolastico 2016/17.

Le graduatorie riguardano:
· DOCENTI DI RUOLO
· DOCENTI NON DI RUOLO ABILITATI/ NON ABILITATI

E’ reso pubblico contestualmente l’elenco degli esclusi e l’elenco dei candidati che non hanno ottenuto il gradimento.

risposta – gent.ma Elisabetta, confermiamo che per le supplenze ordinarie, quelle che vengono conferite attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto, valgono ancora le stesse regole,come abbiamo messo in evidenza in questo articolo

Chiamata diretta: interesserà per l’a.s. 2016/17 solo alcuni docenti di ruolo, neoimmessi 2015 per provincia definitiva e nuovi assunti da GaE e concorso

Il bando al quale invece fai riferimento tu è il frutto di una sperimetazione, con la quale si autorizza l’istituto sperimentale “Rinascita – A. Livi” di Milano, l’istituto “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze e l’Istituto “Don Milani” di Genova a proseguire, per un triennio dal 1 Settembre 2015, la sperimentazione del progetto “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool”, secondo le modalità organizzative e didattiche e alle condizioni già autorizzate con decreto ministeriale del 14/06/2011;

tale dm autorizza la selezione diretta del personale in relazione alle esigenze specifiche delta sperimentazione e del relativo progetto.

Pertanto il bando non interesssa il discorso sulla chiamata diretta in questi giorni all’attenzione dei docenti.

Aspettativa per motivi di famiglia dopo anno sabbatico e servizio l’1/9. Chiarimenti per la scuola.

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Scuola – Buongiorno, con la presente si chiede vs gentile parere in merito alla seguente situazione: docente titolare nella scuola X ottiene trasferimento dal prossimo 1° settembre nel ns Istituto. La scorsa settimana ha portato a scuola richiesta di essere collocata in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia dal 1° settembre fino al 28/02/2017 (sei mesi). E’ stato richiesto il prospetto assenze alla precedente scuola di titolarità, la quale comunica che la stessa ha fruito di un periodo di 5 mesi della stessa tipologia di assenza nell’a.s. 14/15 di un anno di assenza per aspettativa anno sabbatico nel corrente anno scolastico 2015/16. La mia domanda è: può la docente iniziare l’aspettativa dal 1° settembre senza assumere servizio nella ns nuova scuola di titolarità? Il posto dovrà essere coperto con una supplenza breve trattandosi di soli 6 mesi di assenza? In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.


Paolo Pizzo – Gentile scuola,

per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di famiglia è utile ricordare che due periodi di aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi.

Se per esempio il dipendente ha ottenuto un periodo di aspettativa di 6 mesi, poi riprende servizio per 5 mesi e richiede e ottiene nuovamente un periodo di aspettativa per altri 6 mesi, ai fini del calcolo massimo dell’aspettativa richiedibile (12 mesi) i primi 6 mesi si sommano ai secondi 6 mesi (totale aspettativa 12 mesi) non essendoci stata una ripresa di servizio superiore a 6 mesi.

Nell’esempio citato il cumulo dei 12 mesi non deve per forza essere riferito ad un anno scolastico ma anche a cavallo di due anni scolastici diversi (es. primi 6 mesi a.s. 2014.15 e richiesta di altri 6 mesi a.s. 2015.16).

Pertanto, per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi (anche di un solo giorno).

Per “servizio attivo” si intende non solo l’attività lavorativa effettivamente prestata ma anche per esempio la fruizione di congedi di maternità e paternità, compresi i periodi retribuiti e non retribuiti di congedo parentale e di malattia per il bambino, e i periodi di riposo per allattamento (Corte dei Conti n.42/93 del 15/10/92; T.U. maternità e paternità n.151/01 e Ministero della Funzione Pubblica n. 54600/86) e gli scioperi.

Fatta questa premessa, si precisa che nessuna normativa prevede il servizio attivo fra due periodi di aspettative o congedi, uguali o diversi, atteso che questi devono essere richiesti dal dipendente e concessi dal datore di lavoro.

Se quindi la docente ha fruito già di 6 mesi di aspettativa per motivi di famiglia, poi di anno sabbatico e ha nuovamente fatto richiesta di aspettativa per motivi di famiglia, può fruire di quest’ultima se ha motivato la richiesta e la stessa è stata accettata dalla Dirigente (che potrebbe in realtà non accettarla solo per “esigenze di servizio”).

La decorrenza può avere l’1/9 in quanto la docente è già di ruolo di anni precedenti e non c’è bisogno di una presa di servizio effettiva (la quale sarà giustificata dalla decorrenza del periodo di aspettativa).

Bisognerà ricordare alla docente (e lo dovrete tenere presente anche voi della segreteria per eventuali prossime assenze) che la fruizione di questi 5 mesi si andranno a sommare ai 6 precedenti dell’a..s. 2014/15 per un totale di aspettativa di famiglia di 11 mesi (se nell’a.s. 2014/15 la docente non ha prestato un servizio attivo di almeno 6 mesi al termine dell’aspettativa).

Il posto dovrà essere coperto con supplenza breve scorrendo le GI a partire dall’inizio delle lezioni e fino al 28/2 (senza interruzioni).

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