Dirigente – Sono il preside di un istituto comprensivo. Mi scuso se ritorno su un argomento già da voi trattato ampiamente con interpretazioni che condivido pienamente. Purtroppo la ragioneria provinciale ha però formulato diversi rilievi ai miei uffici a proposito del congedo facoltativo per maternità di alcune docenti del mio istituto. In sostanza, si contesta l’interruzione del congedo in coincidenza con i periodi di interruzione dell’attività didattica per fruire di giorni di ferie maturati ma non ancora goduti sostenendo che sarebbe obbligatoria un’effettiva ripresa del servizio. Testualmente: Si restituisce il provvedimento non vistato, precisando che la frazionabilità nella fruizione dell’astensione facoltativa va intesa nel senso che, tra un periodo e l’altro di astensione facoltativa, deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (circolare Inps n. 109 del 6.2.2009). Pertanto, nel caso in oggetto, in mancanza di tale effettiva ripresa del servizio dal 23.12.2015 al 6.1.2016, è necessario che in tale periodo la dipendente sia collocata in congedo parentale Poiché sono vicine le vacanze pasquali vorrei sapere come comportarmi. Ritengo infatti che se chiedessi alle docenti in questione di essere fisicamente presenti a scuola il primo giorno di vacanza (quando la scuola sarà aperta), questo fatto potrebbe far decadere il diritto alla continuità della nomina del supplente (con evidentissimi danni per la didattica); questo sarebbe tanto più vero se una docente, come ci ha ventilato dopo essere stata messa a conoscenza del rilievo, riprendesse servizio l’ultimo giorno di lezione. Un rilievo identico ci è stato fatto per un’analoga interruzione dell’aspettativa senza assegni per motivi di salute di un’altra docente. Intenderei opporre alle richieste della ragioneria una dichiarazione di volta in volta così formulata: Considerato il complesso della normativa di natura contrattuale e non contrattuale che regola il comparto scuola (in particolare la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 1972 del 30 giugno 1980) e vistane l’interpretazione dichiarata dalla sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173 (Sezione VI, giurisdizionale), il giorno ____ (primo giorno di vacanza) è da considerarsi come giorno di ripresa di servizio del docente __________, in quanto a disposizione per attività, eventualmente anche a carattere straordinario, discendenti dal piano annuale delle attività. Ringraziando porgo distinti saluti.
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
la sentenza richiamata nel quesito che riguardava l’obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo ha già a suo tempo disposto (allora in assenza di CCNL) che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti, ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.
Né è ipotizzabile, prosegue la sentenza, l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.
Per ciò che riguarda nello specifico la questione del computo della sospensione delle lezioni a cavallo di due periodi di assenza, senza scomodare l’INPS (che ricordiamo non riguarda direttamente il pubblico impiego), il nostro CCNL/2007 all’art 12 dispone che le assenze per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Come si può ben vedere si parla solo dei giorni “festivi” e non di sospensione delle lezioni.
La stressa Ragioneria di Vercelli con nota Prot. 11195/24-09-2013 ha disposto per le scuole di Vercelli che “Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”
Devo però ammettere che sulla questione non c’è assolutamente nessuna uniformità e che non si è mai espresso il Ministero in modo ufficiale (questo non vuol dire che se lo facesse la questione si risolverebbe definitivamente). Potrebbe essere però l’occasione per avere un chiarimento ufficiale visto che ogni scuola e anche ogni Ragioneria la interpreta a suo modo.
Io mi permetto anche di immaginare un eventuale orientamento ARAN sulla materia che dal momento che dovrebbe esprimersi su una questione che in effetti è regolata dal CCNL, non potrebbe che disporre che vengano quindi compresi gli eventuali giorni festivi (domeniche, 25 e 26 dicembre e 1 e 5 gennaio), ma non certamente tutto il periodo di sospensione delle lezioni perché non potrà mai essere paragonato ai giorni festivi indicati dalla norma.
Io ovviamente continuo a sostenere la tesi della nota della Ragioneria del 1999 perché mi sembra quella più equilibrata e perché conforme con quali siano le attività dei docenti, e nello stesso tempo mi attengo al contenuto letterale dell’art 12 che dispone appunto il computo dei giorni “festivi”che per me escludono già a priori l’intero periodo di sospensione delle lezioni.
Ma il parere conta poco di fronte un rilievo della Ragioneria.
A conclusione le preciso che comunque la continuità didattica del supplente non decade se la docente effettua una ripresa del servizio all’interno del periodo di sospensione delle lezioni. Ciò non fa venire meno la continuità della supplenza, che si interrompe solo quando il titolare rientra nelle classi, e addirittura ciò non fa venire meno neanche il conto dei 90/150 gg ai fini del rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
Sulla questione abbiamo anche un orientamento ARAN
Sicuramente la questione cambierebbe se il titolare rientrasse l’ultimo giorno di lezione o il primo dopo la ripresa delle le stesse.