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Channel: Supplenze – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Posto resosi disponibile dopo il 31/12. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico – Richiedo gentilmente un chiarimento. Docente nominato per 18 ore su cattedra senza titolare. Questa nomina segue quella del docente nominato fino all’avente diritto in attesa di graduatorie aggiornate per il triennio. Ora questa ultima nomina, per dimissioni e avvicendamenti intercorsi,  con inizio 13 gennaio 2016 è fino al 30 giugno  o al 31 agosto?

Paolo Pizzo  – Gentile Dirigente,

le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 131/2007 finché permangano le esigenze di servizio.

Ai sensi di tale articolo tutte le supplenze assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (“supplenza temporanea”) indipendentemente dalla causa dell’assenza del titolare e se assegnate prima o dopo il 31/12 (si escludono, ovviamente, i posti assegnati prima del 31/12 alle graduatorie d’istituto con termine il 30/6 o 31/8, quindi posti in organico di diritto e di fatto, perché esaurite le graduatorie ad esaurimento, o gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore qualora siano stati assegnati alle graduatorie d’istituto).

Nel caso in questione, quindi, essendo a gennaio e quindi trattandosi di un posto resosi disponibile dopo il 31/12 per dimissioni o altra causa, la supplenza deve essere assegnata fino al termine delle lezioni e non fino al 30/6 o 31/8. Al supplente verrà poi prorogato il contratto per gli scrutini ed eventuali esami (se terza media).


Laureata in lettere assunta per supplenza potenziamento nella scuola primaria

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Laura – Sono una laureata in Lettere a livello magistrale non ancora abilitata, dovrei fare il TFA; ho ottenuto una contratto per il potenziamento presso una scuola primaria e seguo anche due classi (avevano esaurito le graduatorie dei laureati in Scienze della Formazione). Devo dire che mi trovo bene e vorrei risolvere due dubbi:

– Se volessi abilitarmi per poter insegnare presso le scuole primarie come dovrei procedere? Conseguire una seconda laurea in Scienze della Formazione (sperando che considerino validi alcuni esami della mia magistrale a indirizzo filologico-didattico)?

– Il mio contratto finisce il 30 giugno: c’è qualche speranza che mi richiamino a settembre (e magari me lo facciano sapere prima della fine dell’anno scolastico) o saranno tenuti a far scorrere di nuovo le graduatorie delle primarie?

risposta – gent.ma Laura, noi troviamo fuori luogo il tuo contratto, se il Dirigente non ha esperito tutti i tentativi per trovare un supplente che avesse il titolo per insegnare alla primaria. Avremmo potuto comprendere un contratto fino all’avente diritto, per non lasciare scoperte le classi, fino a reperimento del personale adatto. Ci risulta difficile infatti credere che se il Dirigente avesse pubblicato apposito avviso (tramite l’Ufficio Scolastico, la stampa – compreso OrizzonteScuola – non si fosse riusciti a trovare un insegnante con il titolo disposto a coprire un posto di potenziamento fino al 30 giugno).

Pur non mettendo in discussione la tua bravura infatti, tu non hai titolo ad insegnare nella scuola prirmaria e il titolo – a nostro parere – non deve essere considerato "se c’è meglio, altrimenti niente".

In ogni caso non conosciamo come si sono svolti gli eventi, anche se non tutto ci convince.

I titoli utili per insegnare nelle scuole primarie sono

– diploma magistrale conseguito entro l’a..s 2001/02

– laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis, a ciclo unico quinquennale.

Per quanto riguarda la possibilità di essere riassunta a settembre, la risposta è negativa, per i motivi espressi in premessa. Tra l’altro il posto, prima di essere assegnato a supplenza, sarà disponibile per la mobilità dei docenti di ruolo e per le immissioni in ruolo. La supplenza potrebbe anche non essere più necessaria e sul posto trovare impiego un docente in possesso di titolo.

Posto disponibile dopo il 31/12 personale ATA. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, nella nostra scuola è stato individuato un posto da AA entro il 31.12.2015. Assenza della titolare : dal 07.01.2016 al 31.08.2016 per congedo biennale  L.104/’92. Possiamo procedere al conferimento del contratto viste le ultime novità del patto di stabilità? E se è si, quale tipologia contrattuale usare? Si ringrazia anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che l’art.332 della legge di stabilità n. 190/2014 ha disposto che non si può procedere alla nomina del supplente per il personale appartenente al profilo  professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni  scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti.

Per la tipologia di contratto si tratta di un posto resosi disponibile dopo il 31/12.

Ai sensi dell’art 6 commi 1 e 2 del DM 430/2000 I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Pertanto la supplenza deve essere assegnata attingendo le GI e avrà come termine la fine delle lezioni.

Non assegnazione della supplenza alla dipendente al 6° mese di gravidanza

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Scuola – ad aspirante inclusa nelle graduatoria di collaboratore scolastico, in gravidanza al 6° mese, è stata negata una supplenza breve in plesso di scuola primaria adducendo eventuali rischi per contatti con bambini, la stessa avrebbe comunque avuto diritto alla supplenza? grazie per la vs preziosa collaborazione un saluto cordiale segreteria amm.va.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la collaboratrice aveva diritto.

Così come più volte chiarito dall’ARAN, la problematica in esame è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, dalle quali si può evincere il seguente orientamento:

L’astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio (CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994);

Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria.

La dipendente aveva quindi diritto all’assunzione anche se non ancora non si trovava in congedo di maternità e solo dopo bisognava affrontare a problematica relativa ad eventuali problematiche di rischio. Così come si è ha agito si attuata una e vera e propria discriminazione,

Invito a leggere questo file alla fine della descrizione della guida.

Il percorso per conseguire l’abilitazione nelle scuole secondarie si chiama TFA

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Orsola – Ho una laurea specialistica in economia e sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia. Cosa posso fare per poter accedere all’insegnamento? Noto concorsi banditi solo per gli abilitati oppure laureati in scienze della formazione primaria.
Quale percorso devo seguire? Continuare a fare domanda in III fascia?

E quale percorso bisogna seguire per accedere al sostegno? Ho un master, è sufficiente per essere inserita nelle graduatorie del 2017? Grazie, datemi una mano a capire.

risposta – gent.ma Orsola, il primo passo per accedere all’insegnamento lo hai già compiuto con l’iscrizione in III fascia delle graduatorie di istituto. Certo l’inserimento non assicura la supplenza, cominciare a lavorare dipende da quante saranno le esigenze che si verranno a determinare in ciascun anno scolastico nella tua classe di concorso per la provincia scelta.

Puoi aumentare le tue possibilità inviando delle domande di messa a disposizione in altre scuole/province, che i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare in caso di graduatorie esaurite.

Le possibilità potrebbero inoltre aumentare se invece di continuare a permanere in III fascia passerai in II fascia grazie al conseguimento dell’abilitazione. Siamo infatti in attesa dell’attivazione del III ciclo TFA, il corso universitario annuale (vi si accede tramite selezione) che permette di conseguire il titolo utile per la II fascia per le supplenze e – come avrai capito – per la partecipazione ai concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato.

Quindi una tappa obbligata se sei interessata a proseguire questo percorso.

TFA III ciclo, Giannini conferma: a febbraio. Controlla il tuo piano di studi

Per quanto riguarda il sostegno, non è sufficiente il master. Ci si iscrive nei relativi elenchi solo se in possesso del relativo titolo di specializzazione, che si consegue con un corso specifico al quale si accede solo se in possesso di abilitazione disciplinare (quella che conseguiresti con il TFA).

Proroga supplenza e riduzione oraria per allattamento. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – una docente titolare presso la scuola secondaria primo grado – sostegno – 18 ore sett.li rientra dopo il congedo parentale con  riduzione d’orario per allattamento fino al 31/8/2016. Ha già richiesto e programmato l’orario di 13 ore. La supplente che l’ha sostituita, ha un contratto fino al 09/02/2016, ha già accettato di svolgere le 5 ore rimaste dalla titolare. Considerando che dall’8 al 10 febbraio compreso c’è il ponte di carnevale e che l’11 febbraio (giovedì) la titolare ha il giorno libero, da che data deve ripartire il nuovo contratto alla supplente per le 5 ore? E deve essere fino al termine lezioni o termine attività didattiche? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

alla supplente spetta, per continuità didattica e ai sensi dell’art 7/4 del DM 131/07, una proroga della supplenza con decorrenza 10/2. Il termine del contratto dovrà coincidere con l’ultimo giorno delle lezioni (ci sarà poi l a proroga per gli scrutini ed eventuali esami, se terza media).

 

Un collaboratore scolastico può svolgere una supplenza come docente? Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico  – Un collaboratore scolastico ha avuto in questo istituto una supplenza breve (fino al 3 marzo), su orario completo. Lo stesso CS ha ricevuto oggi una proposta di supplenza docente per 4 ore in un’altra scuola fino al 10 giugno. Si chiede: può il CS, anziché lasciare la supplenza per intero chiedere un part time in modo da poter accettare anche la supplenza docente? E se non si potesse, lasciare la supplenza da CS per accettare la docenza non comporterebbe la cancellazione dalle graduatorie, vero? Grazie per la preziosa consulenza.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

il riferimento normativo è l’art. 4 del DM 430/2000 (Regolamento supplenze personale ATA) il quale dispone:

“Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità“.

Pertanto non è possibile svolgere l’incarico di collaboratore, anche part time, e contemporaneamente quello di docente. I due profili non possono essere svolti in contemporaneità.

Il massimo che il collaboratore può fare, se vuole, è quello di abbandonare la supplenza in corso e accettare quella di docente:

L’art. 7 dello stesso Regolamento dispone che Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

“l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 [graduatorie provinciali], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.”

Pertanto, fermo restando che non si possono svolgere i due incarichi contemporaneamente, si può abbandonare quello di collaboratore scolastico e accettare quello di insegnante tenendo però presente la sanzione di cui all’art. 7.

Proroghe supplenze e congedi di maternità. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Oggetto: Quesiti su supplenze di maternità: 1 caso): Docente  di scuola primaria a tempo indeterminato su posto di sostegno assente per  interdizione( per gravi complicanze della gestazione) fino al 21/03/2016, poi obbligatoria, etc… La scuola ha individuato il supplente A: dal 16/12/2015 al 19/12/2015 in servizio dal 21/12/2015 al 23/12/2015 assenza per malattia bambino dal 07/01/2016 al 21/03/2016 congedo parentale( astensione facoltativa) è stato nominato il supplente B in servizio sul supplente A dal 11/01/2016   fino al 21/03/2016 QUESITO:   al  21/03/2016 la proroga ha chi spetta? 2 caso): Docente  di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato su posto di sostegno assente per  interdizione  (gravi complicanze della gestazione) fino al 11/04/2016, poi obbligatoria, etc… La scuola ha individuato il supplente A dal 16/12/2015 al 11/04/2016 tale supplente resta in servizio dal 16/12/2015 al 30/01/2016,  dal 31/01/2016 chiede astensione obbligatoria per adozione internazionale ( richiesta per 5 mesi dal 31/01/2016) La scuola individua il supplente B in servizio  dal 01/02/2016 fino al 11/04/2016 QUESITO:   alla scadenza (11/04/2016) come si trattano i supplenti A e B ? Restiamo in attesa di una vostra risposta. Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

è utile premettere come solo la supplente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro ha titolo a vedersi riconosciuto a tutti gli effetti il servizio fino al termine del congedo, e ai fini della proroga della supplenza.

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL/2007 il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Si noti come tale articolo, trattando la materia dei congedi parentali, stabilisca la valenza come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne la proroga della supplenza del solo periodo del congedo di maternità (escludendo quindi altri tipi di congedo come es. quello parentale).

Tale premessa è utile ai fini delle risposte di seguito indicate:

1

La supplente che ha titolo alla proroga della supplenza è solo la supplente A e non della supplente B, quest’ultima assente per congedi diversi dalla maternità.

2

Lo stesso discorso vale per il secondo quesito. La docente in congedo per maternità, anche se per adozione internazionale, ha diritto, a mente dell’art 12 sopra citato, ad avere la proroga della supplenza anche se assente dal servizio. Per cui dal 12/4 la supplenza deve essere prorogata a tutte e due i supplenti: al supplente A perché in congedo di maternità e quindi considerato in effettivo servizio, e al supplente B perché anch’esso in effettivo servizio al momento della continuazione dell’assenza della titolare. E così bisognerà procedere fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini ed eventuali esami di terza media.

 


Posto libero prima del 31/12. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – Un professore individuato con il MAD (graduatorie esaurite) che viene nominato su una supplenza dal 07/01/2016 al 30/06/2016 per un posto che era già libero prima del 31/12/2015 ed individuato il 22/12/2015 in quanto il titolare ha differito, il contratto deve essere del tipo N11 come sostengo io o del tipo N19 come sostiene la mia DSGA in quanto la presa di servizio avviene dopo il 31/12 ? Ti ringrazio anticipatamente per la tua risposta.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

si concorda con la Sua interpretazione.

Il contratto deve essere inserito come contratto fino al 30/6 in quanto trattasi di disponibilità creatasi prima del 31/12. N19  è invece supplenza per la copertura del posto disponibile dopo il 31/12 che non può avere come termine il 30/6 ma, essendo a tutti gli effetti una supplenza temporanea, dovrebbe avere come termine l’ultimo giorno di lezione e non il 30/6.

 

 

Periodo di sospensione delle lezioni e congedo parentale. Chiarimenti per il dirigente

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Dirigente – Sono il preside di un istituto comprensivo. Mi scuso se ritorno su un argomento già da voi trattato ampiamente con interpretazioni che condivido pienamente. Purtroppo la ragioneria provinciale ha però formulato diversi rilievi ai miei uffici a proposito del congedo facoltativo per maternità di alcune docenti del mio istituto. In sostanza, si contesta l’interruzione del congedo in coincidenza con i periodi di interruzione dell’attività didattica per fruire di giorni di ferie maturati ma non ancora goduti sostenendo che sarebbe obbligatoria un’effettiva ripresa del servizio. Testualmente: Si restituisce il provvedimento non vistato, precisando che la frazionabilità nella fruizione dell’astensione facoltativa va intesa nel senso che, tra un periodo e l’altro di astensione facoltativa, deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (circolare Inps n. 109 del 6.2.2009). Pertanto, nel caso in oggetto, in mancanza di tale effettiva ripresa del servizio dal 23.12.2015 al 6.1.2016, è necessario che in tale periodo la dipendente sia collocata in congedo parentale Poiché sono vicine le vacanze pasquali vorrei sapere come comportarmi. Ritengo infatti che se chiedessi alle docenti in questione di essere fisicamente presenti a scuola il primo giorno di vacanza (quando la scuola sarà aperta), questo fatto potrebbe far decadere il diritto alla continuità della nomina del supplente (con evidentissimi danni per la didattica); questo sarebbe tanto più vero se una docente, come ci ha ventilato dopo essere stata messa a conoscenza del rilievo, riprendesse servizio l’ultimo giorno di lezione. Un rilievo identico ci è stato fatto per un’analoga interruzione dell’aspettativa senza assegni per motivi di salute di un’altra docente. Intenderei opporre alle richieste della ragioneria una dichiarazione di volta in volta così formulata: Considerato il complesso della normativa di natura contrattuale e non contrattuale che regola il comparto scuola (in particolare la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 1972 del 30 giugno 1980) e vistane l’interpretazione dichiarata dalla sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173 (Sezione VI, giurisdizionale), il giorno ____ (primo giorno di vacanza) è da considerarsi come giorno di ripresa di servizio del docente __________, in quanto a disposizione per attività, eventualmente anche a carattere straordinario, discendenti dal piano annuale delle attività. Ringraziando porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la sentenza richiamata nel quesito che riguardava l’obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo ha già a suo tempo disposto (allora in assenza di CCNL) che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti, ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.

Né è ipotizzabile, prosegue la sentenza, l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.

Per ciò che riguarda nello specifico la questione del computo della sospensione delle lezioni a cavallo di due periodi di assenza, senza scomodare l’INPS (che ricordiamo non riguarda direttamente il pubblico impiego), il nostro CCNL/2007 all’art 12 dispone che le assenze per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Come si può ben vedere si parla solo dei giorni “festivi” e non di sospensione delle lezioni.

La stressa Ragioneria di Vercelli con nota  Prot.  11195/24-09-2013 ha disposto per le scuole di Vercelli che “Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel  caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto  dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare  fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione  firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno  festivo.”

Devo però ammettere che sulla questione non c’è assolutamente nessuna uniformità e che non si è mai espresso il Ministero in modo ufficiale (questo non vuol dire che se lo facesse la questione si risolverebbe definitivamente). Potrebbe essere però l’occasione per avere un chiarimento ufficiale visto che ogni scuola e anche ogni Ragioneria la interpreta a suo modo.

Io mi permetto anche di immaginare un eventuale orientamento ARAN sulla materia che dal momento che dovrebbe esprimersi su una questione che in effetti è regolata dal CCNL, non potrebbe che disporre che vengano quindi compresi gli eventuali giorni festivi (domeniche, 25 e 26 dicembre e 1 e 5 gennaio), ma non certamente tutto il periodo di sospensione delle lezioni perché non potrà mai essere paragonato ai giorni festivi indicati dalla norma.

Io ovviamente continuo a sostenere la tesi della nota della Ragioneria del 1999 perché mi sembra quella più equilibrata e perché conforme con quali siano le attività dei docenti, e nello stesso tempo mi attengo al contenuto letterale dell’art 12 che dispone appunto il computo dei giorni “festivi”che per me escludono già a priori l’intero periodo di sospensione delle lezioni.

Ma il parere conta poco di fronte un rilievo della Ragioneria.

A conclusione le preciso che comunque la continuità didattica del supplente non decade se la docente effettua una ripresa del servizio all’interno del periodo di sospensione delle lezioni. Ciò non fa venire meno la continuità della supplenza, che si interrompe solo quando il titolare rientra nelle classi, e addirittura ciò non fa venire meno neanche il conto dei 90/150 gg ai fini del rientro a disposizione dopo il 30 aprile.

Sulla questione abbiamo anche un orientamento ARAN

Sicuramente la questione cambierebbe se il titolare rientrasse l’ultimo giorno di lezione o il primo dopo la ripresa delle le stesse.

Supplenza ATA e come docente nello stesso anno scolastico. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorrei porle un quesito:  può un collaboratore scolastico incaricato al 30/06 accettare una supplenza breve come docente? Dal regolamento delle supplenze ATA io leggo che l’abbandono della supplenza comporta l’impossibilità a qualsiasi tipo di supplenza (ma solo  ATA oppure anche docente?), mentre le istruzioni per le supplenze all’art. 2 (ATA) parlano della possibilità di lasciare l’incarico ATA per poter assumere altro incarico annuale per altro profilo professionale (ma è riferito sempre all’ambito ATA?). L’aspirante, non riceve già una sanzione per il fatto che non può più accettare supplenze ATA? ATA e docente, non sono due graduatorie completamente differenti? Grazie mille.

Paolo Pizzo – gentile scuola,

il collaboratore potrà farlo subendo la sanzione prevista per l’abbandono della supplenza ATA. Tale sanzione però vale solo per le graduatorie ATA e non per quelle docenti.

l riferimento normativo è l’art. 4 del DM 430/2000 (Regolamento supplenze personale ATA) il quale dispone:

“Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità“.

Pertanto non è possibile svolgere l’incarico di collaboratore, anche part time, e contemporaneamente quello di docente. I due profili non possono essere svolti in contemporaneità.

L’art 7 dispone che per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1[permanenti]:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;

2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Mentre per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

“l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 [graduatorie provinciali], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.”

Pertanto, fermo restando che non si possono svolgere i due incarichi contemporaneamente, si può abbandonare quello di collaboratore scolastico e accettare quello di insegnante tenendo però presente le sanzioni di cui all’art. 7 riferite ovviamente solo alla graduatoria ATA e tenere ben presente la differenza tra abbandono di supplenza conferita dalle graduatorie provinciali e abbandono di supplenza conferita dalla GI.

Reiterazione contratti insegnanti a tempo determinato. Corte Costituzionale si pronunzierà il 17 giugno 2016

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Giovanni – Ad oggi, stranamente, la Corte Costituzionale non si è’ pronunziata riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/11/2014. Va ricordato che la Corte Costituzionale aveva fissato per il 23/6/2015 la data della propria adunanza, relativa a detta pronunzia. Adunanza poi annullata

Reiterazione contratti a tempo determinato. Che fine ha fatto la pronuncia della Corte Costituzionale?

risposta – gent.mo Giovanni, la Corte Costituzionale sarà chiamata a dare la propria interpretazione sul contenuto della sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 26 novembre 2014 sull’abuso dei contratti a termine il prossimo 17 maggio 2016.

L’udienza era inizialmente fissata per il 23 giugno 2015, poi improvvisamente rinviata sine die. Numerosi sono stati anche i ricorsi, avviati dai precari della scuola, che si trovano in stand by proprio in attesa del parere della Corte Costituzionale

Ne abbiamo parlato in questo articolo

Abuso contratti a tempo determinato supplenti: il 17 maggio 2016 si esprimerà la Corte Costituzionale

Abbandono del servizio. Chiarimenti per la scuola

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Buongiorno – Si sottopone alla Vs. attenzione il seguente quesito: un docente, in part-time (7/18), con contratto a T.D. fino al 30/06/2016, dopo ripetute assenze per malattia, ha presentato dimissioni dal servizio. L’ultima assenza è stata fino a venerdì 4/3/2016; le dimissioni sono state presentate lunedì 7/3/2016. In che data si può considerare chiuso il contratto e fino a quando il pagamento? (sabato 5 marzo o domenica 6 marzo?) In attesa di cortese risposta, porgiamo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

le dimissioni partono dal lunedì. Il contratto della docente è quindi valevole fino al giorno prima delle dimissioni. Il fatto che sia in part time o spezzone orario non esclude dal computo del servizio il sabato e la domenica.

Pagamento periodo di sospensione delle lezioni. Chiarimenti

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Docente – Sono una docente di scuola primaria. Ho una supplenza su posto comune dal 22 ottobre e proseguirà in quanto la titolare assente x malattia .Il mio problema è che la scuola non intende pagare le vacanze di Natale ,pur essendo una certificazione medica continuativa ( copre quindi 7 gg prima e 7 gg dopo).La scuola sostiene che poiché il sistema informatico é cambiato rispetto agli altri anni, nn riconosce i gg a livello economico ma solo giuridico. Chiedo come devo comportarmi per avere diritto al pagamento.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

se l’assenza del titolare rientra nei criteri stabiliti dall’art 40/3 del CCNL/2007, la scuola dovrà inserire il codice N26 e pagarti tutto il periodo di sospensione delle lezioni. Non ci sono altre interpretazioni.

L’ art. 40 comma 3 del CCNL/2007 dispone che: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

La nota MIUR del 18 dicembre 2013 chiarisce che L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

Pertanto nulla è innovato rispetto agli anni precedenti neanche con le nuove funzioni SIDI.

Insisti quindi nel far rispettare la normativa.

Abbandono supplenza ATA e conseguenze per l’a.s. in corso. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Per un Coll. Scol., incluso in graduatoria di Circolo (provincia X) in III Fascia, nominato con contratto dal 02/10/2015 al 15/12/2015, che ci ha inviato mail con comunicazione di dimissioni a decorrere dal giorno 09/10/2015 per assumere servizio in qualità di Assistente Amministrativo presso Scuola Paritaria in provincia di Y fino al 30/06/2016, è stato emesso decreto con indicazione di poter conseguire ulteriori supplenze per il medesimo profilo per il corrente a.s., sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo. Si è agito correttamente oppure no? La nostra richiesta viene avanzata ora perché in data 01/03/2016 lo stesso Coll. Scol. ha proceduto a licenziarsi per poter assumere supplenza come Coll. Scol. presso altra scuola della provincia di X, fino al 06/06/2016, e ci ha fatto pervenire lettera per tramite del suo legale con richiesta di annullamento del provvedimento da noi emesso in ottobre. Ringraziamo anticipatamente per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7 del DM 430/2000 dispone che:

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 [graduatorie provinciali], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Le sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

Pertanto ai sensi dell’art citato nel momento in cui il collaboratore si è “licenziato”, la scuola avrebbe dovuto inserire a sistema l’abbandono del servizio con emissione di decreto secondo cui il collaboratore non avrebbe più potuto  accettare altre supplenze, sia sulla base delle graduatorie provinciale che per quelle di istituto. Questo per tutto l’anno in corso.

A meno che però la scuola non abbia ritenuto giustificato il motivo a supporto dell’abbandono del servizio come indicato dalla stessa norma (“giustificato motivo”).

Dal quesito non è chiaro se il dipendente abbia chiesto che la sanzione non venga applicata e se la scuola abbia ritenuto giustificato il motivo e se lo stesso dipendente  lo abbia “documentato” o solo esplicitato. La norma infatti si esprime chiaramente laddove indica che ci sia una “documentata” richiesta dell’interessato.

Si ritiene quindi di valutare quest’ultimo caso ed eventualmente rivedere anche la sanzione inflitta.

 


Permessi e ferie per il personale a tempo determinato

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Monica– Buongiorno, sono destinataria di una supplenza breve dal 2 marzo al 2 maggio. Per motivi personali, dovrò assentarmi da scuola per otto giorni non consecutivi. Ho concordato con il preside la mia assenza, utilizzando tutti i giorni di ferie maturati più alcuni giorni di permesso non retribuito, che mi spetterebbero in base all’art.19 del contratto nazionale. Ovvero, che credevo mi spettassero… La Dsga mi ha informato che il mio contratto non prevede giornate di permesso non retribuito in quanto non è un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, ma una supplenza breve. Mi ha detto che tale informazione le è stata data dalla ragioneria generale e, se la scuola dovesse comunicare alla ragioneria la mia richiesta di permesso non retribuito, questa verrebbe immediatamente rigettata. È davvero così? Il CCNL non fa distinzione tra “supplenza a tempo determinato” e “supplenza breve”; dove sta scritta questa differenza? Esiste un riferimento di legge o è un’interpretazione della ragioneria generale? E soprattutto, che posso fare…? Grazie infinte,

Paolo Pizzo – Gentilissima Monica,

la DSGA ha torto.

L’art 19 del CCNL/2007 dispone che Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

Personale a “tempo determinato”….ciò vuol dire con qualsiasi contratto fosse anche di un solo giorno.

Si noti infatti che quando si è voluta fare la differenza fra supplenza breve a quella fino ad almeno il 30/6, il Contratto lo specifica chiaramente. Per esempio per la malattia:

19/3

Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico

19/10

Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Laddove invece non viene fatta alcuna differenza allora si intende come “determinato” indipendentemente dalla durata del contratto.

Nei giorni di permesso, per esempio, non c’è nessuna differenza.

Conferma della supplenza al collaboratore scolastico

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Scuola – Gentilissmi, si richiede urgente risposta al seguente quesito: coll.re scol.co assente dal 04/02/2016 al 31/03/2016. Supplente nominata fino al 23/03/2016 (ultimo giorno di lezione). Il 29/03/2016 (primo giorno lavorativo dopo pasqua): 1) in caso di necessità, visto che le lezioni riprendono effettivamente il 30/03/2016, ha il diritto di proroga la coll.ce scol.ca già nominata o occorre riscorrere la graduatoria? Da tener conto che il titolare proseguirà l’assenza dal 1° aprile. 2) Se si conferma la supplente, In tal caso si applica la stessa regola dei docenti? (assenza fino a 7gg. prima intero periodo ricoperto senz’altro assenza fino a 7 gg. dopo da verificare successivamente) alla coll.ce già in servizio spetterebbe la proroga direttamente dal 24/03/16 con il riconoscimento sia giuridico che economico dell’intero periodo? 3)      Invece se la necessità della supplenza si costituisce dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni, il 30/03/2016, occorre riscorrere la graduatoria perché interrotto dal 29/03/2016?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che per i collaboratori scolastici non esiste una norma che garantisca la conferma della supplenza dopo un periodo di sospensione delle lezioni  al collaboratore già in servizio.

Le uniche possibilità sarebbero la proroga della supplenza, così come indicata dalla nota MIUR sulle supplenze, per cui “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, sena soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

E poi il pagamento del periodo della sospensione delle lezioni così come garantito dall’art 60 CCNL/2007.

In questo caso però, al pari dei docenti, ci deve essere la circostanza della continuità dell’assenza del titolare da almeno 7 gg prima il periodo della sospensione delle lezioni fino a 7 gg la riprese delle stesse.

Ciò però a mio avviso non toglie comunque alla scuola la facoltà di nominare lo stesso supplente, al pari quindi di ciò che si fa con la proroga, il primo giorno di ripresa dalle lezioni, soprattutto in attesa di una probabile assenza del titolare che potrebbe arrivare a ricoprire con un’assenza anche i 7 gg dopo la ripresa delle lezioni.

Cosa quindi che consiglio di fare.

 

Pagamento delle vacanze al personale ATA

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Scuola – Gentile redazione, A seguito di rinuncia di un precedente supplente si è provveduto ad assumere  un collaboratore scolastico per 18h settimanali,  dal 21/03/2016 al 23/03/2016 (in sostituzione del titolare assente dal 09/03/2016 al 23/03/2016 e dal 24/03/2016 al 19/06/2016)  si chiede se al rientro dalla vacanze debba essere riconfermato lo stesso supplente  o riscorrere le graduatorie visto che la supplenza è stata interrotta dalle vacanze Pasquali. In attesa di una VS cortese risposta  cordialmente ringrazia

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

dal quesito risulta che il titolare sia assente da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

L’art 60/1 (personale ATA a tempo determinato) dispone che Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40.

L’art 40/3 recita: qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Si noti come l’art in questione faccia riferimento all’assenza del titolare (7 gg prima e 7 gg dopo) e non quindi al contratto del supplente limitandosi solo a specificare che “il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza”.

Sono dell’avviso quindi che il contratto del supplente deve ricomprendere tutto il periodo delle vacanze e ovviamente fino al 19/6 perché il titolare è assente da almeno 7 gg prima delle vacanze (quest’ultime ricomprese nell’assenza) e non rientrerà fino al 19/6. Il caso rientra quindi nell’art 60 comma 1 del CCNL/2007.

Supplenza con punteggio errato deve essere sospesa

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Angela – Benché sia inserita nelle graduatoria di istituto nella III fascia dal 2007, non ho mai prestato alcuna supplenza fino al mese scorso allorquando, sono state nominata per una sostituzione di una collega fino al mese di giugno.

Ciò detto, qualche giorno fa sono stata convocata nell’istituto in cui ho presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria in quanto una collega afferma di aver rilevato un errore nel calcolo del mio punteggio e minaccia di fare ricorso se non vengono sistemate le cose.

Posto che da un controllo della documentazione in mio possesso risulta tutto regolare, nessuno delle dichiarazione da me presentate è falsa e/o mendace, ho approfondito la problematica scoprendo che di fatto l’errore c’è e risale al lontano 2011, allor quando, l’istituto nel quale ho presentato la domanda d’inclusione nella graduatoria ha sbagliato a riportare il punteggio degli anni precedenti pur essendo stato lo stesso correttamente indicato nella domanda cartacea presentata dalla scrivente.

Gradirei sapere se e secondo quale normativa/regolamento vi è l’obbligo per il candidato di controllare il punteggio rettificato dalla segreteria dell’Istituto?

Nel caso di specie come dovrei procedere e cosa rischio non avendo di fatto commesso io l’errore? Grazie

risposta – gent.ma Angela, la collega a quanto pare ha avuto ragione nel richiedere il controllo del tuo punteggio. Tuttavia, dal momento che è facilmente dimostrabile che non si tratta di un tuo errore, esso non deve avere alcun riflesso sulla tua permanenza in graduatoria.

L’attribuzione della supplenza però deve essere rimessa in discussione e rivista alla luce del nuovo punteggio: se infatti non avevi l’obbligo di controllare la correttezza del punteggio in graduatoria, è obbligatorio che la supplenza venga attribuita con punteggi corretti al docente che ne ha diritto per scorrimento della graduatoria.

Pertanto la supplenza può rimanere a te solo se anche con il punteggio rivisto spetterebbe comunque a te, altrimenti va annullata.

Conseguenza delle dimissioni da una supplenza al 30 giugno

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Sono una precaria della scuola inserita nella fascia c, ho un incarico di 6 ore settimanali fino al 30 giugno 2016, ma vorrei licenziarmi perchè non ne posso più di questa scuola e della classe complessa, quindi le chiedevo com posso fare per dimettermi in modo volontario e quali sono le conseguenze Attendo una risposta se è possibile celere

risposta – gent.ma Patrizia, le conseguenze per le dimissioni da una supplenza sono indicate nel regolamento delle supplenze, dm 131/07.

  1. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Pertanto, per il corrente anno scolastico, non potrai ricevere altre proposte di supplenze, da nessuna graduatoria.

Inoltre non potrai richiedere l’indennità di disoccupazione, se spettante.

Il prossimo anno scolastico il tuo nominativo verrà ripristinato nelle graduatorie.

In concreto, è sufficiente far protocollare a scuola una lettera di dimissioni in carta libera.

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