Francesco – Buongiorno, ho il seguente quesito da porre: Sono stato assunto in fase C come docente; ho optato per il differimento, avendo un contratto di supplenza fino al 30/06. Da tanti anni sono artigiano, socio di minoranza (20%) di una SNC; pago da quasi 20 anni i versamenti INPS come ARTIGIANO, anche se da molti anni NON percepisco da tale società alcun reddito. Non ricopro alcuna carica nella suddetta società (sono un socio semplice). Tale situazione è compatibile oppure no con l’insegnamento? Ho posto il quesito ad un consulente sindacale e mi è stato detto che la posizione è compatibile, tuttavia non sono del tutto convinto. Ho letto il tuo articolo al link sotto riportato, secondo cui i soci semplici sono compatibili, tuttavia si riferisce alla situazione di socio di società di capitale, (esempio s.r.l.) non di società in nome collettivo s.n.c., come nel mio caso. http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/14/incompatibilita-docenti-socio-in-una-societa-di-capitale/ Ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Francesco,
premesso che la normativa delle incompatibilità è contenuta nel link da te citato, il mio parere è che nel caso in questione esiste l’incompatibilità la quale si manifesta nel momento in cui detieni quote di partecipazione della società, atteso che un eventuale fallimento della stessa inevitabilmente ti coinvolgerebbe.
Questo a mio avviso rientra in pieno in attività imprenditoriale e commerciale per cui esiste l’incompatibilità con l’attività pubblica.
La mia tesi è confermata da un parere del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA della Regione Friuli Venezia Giulia in cui si afferma che
“l’incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti in generale dall’art. 60, DPR. n. 3/1957 con lo svolgimento di attività commerciale, industriale o professionale fonda la propria ratio sull’opportunità di evitare le disfunzioni che deriverebbero all’amministrazione dal fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.
Con riferimento alla partecipazione alle società di persone, tale ratio fondata sul rischio di impresa può giustificare l’esclusione di incompatibilità nei casi in cui la responsabilità è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata ex art. 2267, c.c., nella società semplice. Mentre, la stessa ratio fondata sul rischio d’impresa non sembra poter giustificare un’esclusione di incompatibilità nel caso di socio non amministratore di s.n.c., in quanto pur sempre illimitatamente responsabile.”
Il parere evidenzia quindi l’incompatibilità in riferimento alla posizione di socio in relazione ad un eventuale fallimento della società e continua:
“La disciplina della s.n.c. è specificatamente compresa negli artt. 2291.2313, c.c., con un rinvio alle norme della società semplice in mancanza di disposizioni specifiche (art. 2293, c.c.). A norma dell’art. 2291, c.c., ‘nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi’. A norma dell’art. 2267, c.c., (relativo alle società semplici), ‘i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci’.
Vige, dunque, un diverso regime della responsabilità nella società semplice e nella società in nome collettivo: nella società semplice vi è la possibilità di restringere la responsabilità illimitata solo nei confronti di alcuni soci (amministratori), ai quali è attribuita la rappresentanza della società, e di escludere che anche i soci non amministratori e rappresentanti siano illimitatamente responsabili; nella società in nome collettivo, invece, tutti i soci sono inderogabilmente e illimitatamente responsabili e un eventuale patto contrario non avrebbe efficacia nei confronti dei terzi, ma sarebbe valido solo tra i soci.
Di fronte ai creditori sociali, cioè, tutti i soci della s.n.c. (amministratori e non amministratori) rimangono comunque solidalmente ed illimitatamente irresponsabili, con la possibilità per il socio la cui responsabilità era stata limitata e che ha egualmente pagato il debito della società, di ottenere dagli altri soci il rimborso della somma.”