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Channel: Supplenze – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Riposi per allattamento della docente in servizio su due scuole

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Sabina– vi contatto per avere delle informazioni circa la possibilità di usufruire di riposi per allattamento nel caso si abbiano figli sotto l’anno di età. In particolare, desideravo sapere se spetta l’allattamento e quale sia la riduzione oraria di cui si possa usufruire nel caso in cui si presti servizio a tempo determinato su due scuole secondarie di primo grado di un unico I.C. per un totale di 12 ore settimanali. Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – gentilissima Sabina,

l’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il pubblico impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, ha diritto, fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, a fruire di riposi giornalieri retribuiti:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

La modalità di fruizione dei riposi non cambia per il personale in servizio in più scuole. Per il personale che è in servizio in più scuole, quindi, la riduzione  oraria  deve  essere  obbligatoriamente rapportata alla singola tipologia di orario giornaliero e non sul totale delle ore assegnate nell’una o nell’altra scuola.

Pertanto, avrai diritto alla riduzione di una o due ore al giorno, a seconda se l’orario quotidiano superi o meno le 6 ore, in ognuna delle scuole in cui presti servizio.

Ti ricordo che la distribuzione dei riposi nell’orario di lavoro deve essere concordata tra te e il DS, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Inoltre la riduzione si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco della settimana.

 


Supplenza su potenziamento: cosa devo fare?

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Bianca – Vi scrivo per chiedervi delle informazioni riguardo alle supplenze su potenziamento, sono stata convocata dal 7 gennaio 2016 al 30 giugno alle primarie….rispetto ad una supplenza per posto comune ci sono differenze?! In pratica io sarò una supplente di…?! Mi occuperò di…?!

risposta – la risposta è nello stesso semplice e complessa. Ti invitiamo a leggere

I precari chiedono cos’è l’organico di potenziamento

e

Docenti assunti fase C potenziamento. Miur: prioritari sono i progetti, non le supplenze. Presto linee guide per le scuole (valido anche per le supplenze sui posti lasciati liberi dai colleghi della fase C).

Pertanto sarai assunta per la realizzazione di progetti (quali, dipende dalla scuola) e per la sostituzione dei colleghi fino a 10 giorni di assenza.

Ti invitiamo a leggere anche il vademecum dei sindacati, qualora la scuola proponesse un tuo diverso utilizzo.

Organico potenziato, docenti non possono fare soltanto supplenze. Prioritari obiettivi POF

Bianca – Avrò gli stessi punteggi in graduatoria?

risposta – sì, ne abbiamo parlato qui

La supplenza su posto di potenziamento dà punteggio. Il calcolo rapido

Bianca – Lo stipendio su 24 ore settimanali si aggira sui 1200 ma non so se è vero…

risposta – può oscillare in base a ritenute regionali/comunali, o assegni familiari, o detrazioni che derivano da tue particolari esigenze.

Bianca – Ho diritto anch’io al bonus di 500 euro se si come e dove posso farne richiesta?!

risposta – No, il bonus 500 euro è destinato esclusivamente ai docenti di ruolo. Ne abbiamo parlato qui Bonus 500 euro: è solo per i docenti di ruolo

Bianca – Ed infine una maternità su questo tipo di supplenza (potenziamento) come sarà gestita una volta firmato un contratto a tempo determinato? Grazie mille se potete rispondere anche solo ad una parte dei miei dubbi…

risposta – esattamente come una normale supplenza, non cambia nulla.

Supplenza su uno spezzone orario e possibilità di completamento: quante scuole e quanti comuni?

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Antonino – Vorrei sapere se è sempre in vigore la legge che limita la possibilità di accettare supplenze da seconda fascia graduatorie d’istituto a 3 scuole in 2 comuni. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonino,

l’argomento è disciplinato dal DM 131/07 ancora in vigore e pertanto valido anche per il corrente anno scolastico 2015/16.

Nell’art. 4 commi 1 e 2 del succitato DM si stabilisce, infatti, quanto segue:

1.
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una
sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

2.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il
corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Ritengo utile informarti che il criterio della “facile raggiungibilità” è legato alla disponibilità di mezzi pubblici che garantiscono un facile e agevole collegamento fra le diverse sedi e che la distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, stabilita nell’O.M. 9.07.96 n. 322, è stata abrogata in quanto non più citata nelle ordinanze successive.

Ulteriore precisazione importante è che il limite di due comuni può essere derogato dall’USR o anche dallo stesso Dirigente scolastico in sede di attribuzione della supplenza, nel caso si tratti di sedi scolastiche in tre comuni che insistono su una sola presidenza.

Pagamento delle vacanze al collaboratore scolastico. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Gentile Redazione, Un collaboratore scolastico ha prestato servizio in qualità di supplente temporaneo fino al 23/12/2015: dal 24/12 il titolare ha prorogato l’assenza fino al 15/01/2016. Si chiede: dal 07/01/2016, giorno in cui si rende necessario provvedere alla sostituzione, è legittimo nominare lo stesso supplente già in servizio fino al 23/12 o è necessario ripercorrere nuovamente la graduatoria? Nel caso in cui si dovesse nominare lo stesso supplente, ha poi diritto alla retribuzione dal 24/12/2015 al 06/01/2016, essendoci i presupposti dei “7 giorni prima dell’inizio e 7 giorni dopo il termine” delle vacanze? Dalla lettura del regolamento pare che per il personale ATA non sia contemplata la continuità didattica. Fiduciosi di in sollecito riscontro, anticipatamente si ringrazia per la sempre preziosa collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

nel quesito manca un dato importante ovvero quello dell’assenza del titolare 6 giorni prima il 23/12. Si presume però che tale dato sia implicito.

Pertanto c’è il requisito di assenza di 7 gg prima, quello dei 7 gg dopo e l’assenza continuativa del titolare per tutto il periodo di sospensione delle lezioni.

Al supplente in questione spetta quindi un contratto con decorrenza 24/12 fino al 15/1 rientrando il caso nell’art 60/1 del CCNL 2007 il quale dispone che anche per il personale ATA si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40.

L’art. 40 comma 3 dispone: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Ci sono quindi tutti i presupposti per riconoscere al supplente il pagamento delle vacanze e quindi una proroga contrattuale dal 24/12 al 15/1. Si ricorda che nella nuova piattaforma è stato introdotto un codice apposito per il riconoscimento giuridico ed economico del periodo di sospensione delle lezioni.

Supplenza su cattedra organico potenziato: si può o non si può spezzare?

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Marta – Sono titolare di 4 ore al 30/6 in una scuola A e 13 ore al 30/5 in scuola A e B (comuni diversi).

Ricevo in questi giorni molte convocazioni per posti di potenziamento. Se queste cattedre non possono essere spezzate perchè mi convocano visto che non posso lasciare le ore al 30/6?

Qualora la scuola fosse efficiente e avesse già deciso di affidare al difende di potenziamento due progetti è possibile spezzare la cattedra prendendo un progetto solo? In questo modo lascerei tutte le ore al 30/5 per ore al 30/6. Non capisco perché da abilitata non ho diritto al completamento. C è una normativa di riferimento che attesti che la cattedra di potenziamento non può essere spezzata?

Perché il provveditorato mi ha detto che "essendo la cattedra tornata alle grad. d’istituto l eventualità di frazionamento è rimessa alla giurisdizione del dirigente"

Non capisco quindi cosa è possibile fare o meno. Ringrazio per la vostra risposta

risposta – comprendiamo il tuo disappunto, un po’ meno la risposta dell’Ufficio Scolastico.

La realtà dei fatti è che il Miur ha creato sì le cattedre del potenziamento, ma non ha creato una normativa apposita, per cui bisogna "adattare", "piegare", "far entrare per la coda" il vecchio regolamento delle supplenze, un decreto che risale al giugno del 2007.

Nè si è sforzato di fornire almeno delle istruzioni agli Uffici Scolastici. Ecco dunque da dove deriva la confusione.

Per farti capire ti invitiamo a leggere i nostri due articoli

Supplenza su posto di potenziamento non si spezza per completare l’orario

Supplenze su posti di potenziamento: a Torino si spezzano solo per la stessa classe di concorso

Questo conferma come non esista una linea univoca di comportamento nell’attribuzione delle supplenze su posto di potenziamento.

A nostro parere però l’Ufficio Scolastico, invece di demandare al singolo Dirigente Scolastico, situazione che potrebbe comportare delle disparità di trattamento, dovrebbe fornire una linea di orientamento, come ha fatto Torino, condivisile o meno.

Supplenze. Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze: al mio posto sarà utilizzato il docente di potenziamento

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Lina – Dopo le vacanze natalizie ho avuto una bella sorpresa. Ho coperto una supplenza dal 3 novembre fino al 22/12. La titolare si è assentata nuovamente oggi, avendo però spezzato il certificato durante feste natalizie. Oggi ha preso due giorni e continuerà a prenderne poco per volta. La preside mi ha tolto la supplenza dicendo che sostituirà la docente col potenziamento. Io non ho fatto domanda per la cosiddetta buona scuola e mi chiedo ma a noi precari rimasti nella GAE, chi ci tutela? Una brutta giornata.

risposta – gent.ma Lina, a nostro parere il DS non opera correttamente nel conferimento della supplenza, in quanto il primo principio da tutelare dovrebbe essere quello della continuità didattica (per gli studenti, non tanto per gli insegnanti). E dunque fare riferimento all’art. 7 comma 5 del Regolamento delle supplenze

  1. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Il Dirigente scolastico potrebbe rispondere "la legge 107/2015 deroga tutto", ma di fatto non è così.

Ti invitiamo a sottoporre almeno all’Ufficio Scolastico il quesito.

Non voglio fare la docente tappabuchi, ditemi come licenziarmi

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Sono stata nominata sul potenziamento di diritto fino al 30 giugno. Ho iniziato il 14 dicembre, ma nei fatti sono solo “una tappabuchi” senza classe, mandata da una sede all’altra, orario scomodissimo, ecc. Soddisfazioni zero! Io vorrei dimettermi, recedere dal contratto, ma come devo fare? Il mio sindacato mi ha detto che verrei cancellata dalle graduatorie. Per sempre o solo fino a giugno? E quali altri sanzioni subirei? Non mi sembra giusto che uno non possa stare a casa se si trova male… Grazie

risposta – gent.ma, bisogna dare un senso compiuto e circoscritto alla consulenza del sindacato.

Non è infatti vero che non ci si possa licenziare se si ritiene che vi siano dei validi motivi per farlo. Le sanzioni sono indicate nel Regolamento delle supplenze (ci auguriamo che il sindacalista te ne abbia parlato con opportuno riferimento normativo), in particolare all’art. 8

Diamo per scontato che la tua nomina sia avvenuta da Graduatorie di istituto, anche se non lo hai specificato

La sanzione del Regolamento (dm 131/07) è: "l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento"

Essa è valida, c’è scritto sempre nello stesso documento "

relativamente a tutto l’anno scolastico in corso", quindi fino al 31 agosto 2016. Dal 1° settembre 2016 il tuo diritto ad essere tenuta in considerazione per le supplenze ritorna ad essere garantito.

Va inoltre specificato, ma temiamo possa non essere il tuo caso "Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola"

Vero è che per le supplenze su potenziamento il Ministero non ha emanato specifiche indicazioni, ma esse non possono che essere trattate come normali supplenze, altrimenti le scuole sarebbero nel più assoluto caos anche per quanto riguarda diritti minimi come ferie, assenze, permessi.

Vogliamo inoltre concludere facendoti riflettere su una circostanza che potrebbe anche modificare la tua condizione di lavoro. Il Miur dovrebbe presto pubblicare una nota di chiarimenti sull’utilizzo dei docenti assunti su potenziamento, dal momento che si sono venute a verificare condizioni spiacevoli come la tua, per una cattiva interpretazione della normativa.

Docenti assunti fase C potenziamento. Miur: prioritari sono i progetti, non le supplenze. Presto linee guide per le scuole

Sulle potenzialità del nuovo organico di potenziamento è in atto una querelle

Neoimmessi in ruolo fase C e potenziamento. Sgambato (PD) replica a Bruschi: altro che bivaccare, ecco l’apporto di queste professionalità

Supplenza e incompatibilità per il docente socio di una SNC

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Francesco – Buongiorno, ho il seguente quesito da porre: Sono stato assunto in fase C come docente; ho optato per il differimento, avendo un contratto di supplenza fino al 30/06. Da tanti anni sono artigiano, socio di minoranza (20%) di una SNC; pago da quasi 20 anni i versamenti INPS come ARTIGIANO, anche se da molti anni NON percepisco da tale società alcun reddito. Non ricopro alcuna carica nella suddetta società (sono un socio semplice). Tale situazione è compatibile oppure no con l’insegnamento? Ho posto il quesito ad un consulente sindacale e mi è stato detto che la posizione è compatibile, tuttavia non sono del tutto convinto. Ho letto il tuo articolo al link sotto riportato, secondo cui i soci semplici sono compatibili, tuttavia si riferisce alla situazione di socio di società di capitale, (esempio s.r.l.) non di società in nome collettivo s.n.c., come nel mio caso. http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/14/incompatibilita-docenti-socio-in-una-societa-di-capitale/ Ti ringrazio anticipatamente per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Francesco,

premesso che la normativa delle incompatibilità è contenuta nel link da te citato, il mio parere è che nel caso in questione esiste l’incompatibilità la quale si manifesta nel momento in cui detieni quote di partecipazione della società, atteso che un eventuale fallimento della stessa inevitabilmente ti coinvolgerebbe.

Questo a mio avviso rientra in pieno in attività imprenditoriale e commerciale per cui esiste l’incompatibilità con l’attività pubblica.

La mia tesi è confermata da un parere del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA della Regione Friuli Venezia Giulia in cui si afferma che

“l’incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti in generale dall’art. 60, DPR. n. 3/1957 con lo svolgimento di attività commerciale, industriale o professionale fonda la propria ratio sull’opportunità di evitare le disfunzioni che deriverebbero all’amministrazione dal fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.

Con riferimento alla partecipazione alle società di persone, tale ratio fondata sul rischio di impresa può giustificare l’esclusione di incompatibilità nei casi in cui la responsabilità è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata ex art. 2267, c.c., nella società semplice.  Mentre, la stessa ratio fondata sul rischio d’impresa non sembra poter giustificare un’esclusione di incompatibilità nel caso di socio non amministratore di s.n.c., in quanto pur sempre illimitatamente responsabile.”

Il parere evidenzia quindi l’incompatibilità in riferimento alla posizione di socio in relazione ad un eventuale fallimento della società e continua:

“La disciplina della s.n.c. è specificatamente compresa negli artt. 2291.2313, c.c., con un rinvio alle norme della società semplice in mancanza di disposizioni specifiche (art. 2293, c.c.).  A norma dell’art. 2291, c.c., ‘nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi’. A norma dell’art. 2267, c.c., (relativo alle società semplici), ‘i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci’.

Vige, dunque, un diverso regime della responsabilità nella società semplice e nella società in nome collettivo: nella società semplice vi è la possibilità di restringere la responsabilità illimitata solo nei confronti di alcuni soci (amministratori), ai quali è attribuita la rappresentanza della società, e di escludere che anche i soci non amministratori e rappresentanti siano illimitatamente responsabili; nella società in nome collettivo, invece, tutti i soci sono inderogabilmente e illimitatamente responsabili e un eventuale patto contrario non avrebbe efficacia nei confronti dei terzi, ma sarebbe valido solo tra i soci.

Di fronte ai creditori sociali, cioè, tutti i soci della s.n.c. (amministratori e non amministratori) rimangono comunque solidalmente ed illimitatamente irresponsabili, con la possibilità per il socio la cui responsabilità era stata limitata e che ha egualmente pagato il debito della società, di ottenere dagli altri soci il rimborso della somma.”

 

 

 


Supplenza da MAD in due province diverse: è possibile?

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Viola – Buongiorno, avrei una domanda in merito al superamento delle 18 ore nella scuola secondaria. Ho letto i vostri articoli ma non capisco bene qual’è il mio caso. Innanzitutto sono stata assunta fuori graduatoria tramite MAD, e ho un contratto in una scuola secondaria di primo grado per 3 ore settimanali di inglese a Mantova fino al 30/6. Mi è stato proposto un potenziamento di 18 in una scuola secondaria di secondo grado di Verona (quindi province diverse), sempre fino al 30/6 e sempre da fuori graduatoria. Posso accettarlo tenendo anche le altre 3 ore? Se non potessi, posso accettarne solo 9? Perché eventualmente mi è stato proposto anche questo. Vi ringrazio moltissimo Cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima viola,

ai sensi dell’art 4 del DM 131/07 L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo […]

Quindi non è possibile  intanto il completamento orario perché supereresti le 18 ore, ma in  ogni caso non è possibile prestare servizio c in due province contemporaneamente, indipendentemente se si tratti o meno di completare l’orario e se la supplenza sia da GAE, GI o MAD.

A proposito di queste ultime la la nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 ha precisato:

2…la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente.”

E che “qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.

 

Supplenza su posto di potenziamento. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico – Gentile redazione, avrei necessità di un chiarimento urgente. Nella scuola che dirigo, si è determinata la necessità di convocare da graduatoria di istituto per la copertura di un posto di potenziamento rimasto vacante perché l’Ambito provinciale ha esaurito la sua graduatoria. Nella mia graduatoria di istituto alcuni aspiranti risultano già occupati su spezzone orario fino al 30/06. Premesso che non posso frazionare la cattedra , in quanto non ha un preciso orario di servizio ed è funzionale al potenziamento delle attività progettuali, con articolazione modulare e flessibile, Chiedo se devono essere comunque convocati anche gli aspiranti già impegnati. A norma del regolamento 131/07 solo ” il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.” Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

premetto che la questione “frazionamento cattedra” del posto di potenziamento non ha avuto un chiarimento ufficiale da parte ministeriale. Come quindi sta accadendo dall’inizio dell’anno su molte questione inerenti a queste immissioni in ruolo e tutto ciò che esse comportano (anno di prova…tutor ecc), anche per tale questione ogni USR/UST sta emanando delle indicazioni che non sono uniformi per tutto il territorio nazionale.

Pertanto alcuni UST non hanno permesso il frazionamento, altri sì e altri ancora lo hanno permesso solo se il docente interpellato è della stessa classe di concorso del posto di potenziamento.

Detto questo, se Le è stato indicato che il posto non è possibile frazionarlo, le convocazioni dovranno essere in tal senso effettuate, ovvero bisognerà convocare solo i docenti totalmente inoccupati e i docenti, totalmente o parzialmente occupati, che hanno una supplenza breve ovvero che non sia almeno fino al termine delle lezioni.

Supplenza “migliorativa” non è un buon motivo per lasciare un incarico, deve essere almeno fino al termine delle lezioni

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Maria Lucia – Sono una docente della C240 (laboratorio di chimica) di terza fascia, avrei bisogno di una delucidazione… sto lavorando su una supplenza fino al 21 gennaio e mi è arrivata una convocazione per una supplenza fino al 1 giugno. Sono entrambe supplenze brevi… posso rinunciare ad una per l’altra ? La supplenza al 1 giugno si può considerare migliorativa?

risposta – la risposta è negativa. Il regolamento delle supplenze non contempla la possibilità di poter lasciare una supplenza per un’altra che sia, in senso generico, "migliorativa". Se così fosse infatti, si arriverebbe al paradosso per cui se ricevessi una proposta di supplenza al 22 gennaio, potresti lasciare, e poi ancora potresti lasciare per una al 23 gennaio e così via. In questo modo si comprometterebbe seriamente la continuità didattica.

Il regolamento delle supplenze stabilisce invece che, fino al 30 aprile di ciascun anno scolastico, è possibile lasciare una supplenza breve per una che arrivi almeno al termine delle lezioni. Quindi puoi lasciare se la seconda supplenza arriva almeno all’ultimo giorno di scuola (data diversa in ogni regione, o al 30 giugno, o al 31 agosto). [Regolamento delle supplenze, art. 8]

Perchè la norma è valida fino al 30 aprile? Perchè come sai il mese di maggio è piuttosto delicato e complesso dal punto di vista didattico, e non sarebbe corretto un cambio insegnante proprio in quel periodo.

Supplenze ATA: completamento orario anche per chi ha rinunciato al posto intero

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Scuola – Nella nostra Istituzione Scolastica dal 01/01/2016, risulta disponibile un posto di Assistente Amministrativo, poiché  una dipendente, beneficiaria di diritto a pensione  in applicazione della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 è stata collocata in pensione. Dovendo convocare per il suddetto posto dalla graduatoria d’istituto, si chiede se hanno diritto al completamento gli aspiranti che in sede di convocazione, da graduatoria provinciale, hanno scelto uno spezzone orario anche se risultavano disponibili posti interi.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che l’art 6/1 del DM 430/2000 dispone che I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

L’art 4 si occupa invece del completamento disponendo che “L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.”

La nota ministeriale del 10 agosto 2015, al punto 2- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA – ha precisato che “In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento“.

In ogni caso“…Pertanto a mio avviso gli aspiranti di cui al quesito hanno diritto al completamento.

 

 

Supplenze su posto di potenziamento quando il titolare è assente. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – Gentilissimi, sottoponiamo il seguente  quesito: l’UST ci ha restituito la cattedra di A345 (lingua inglese scuola media)  assegnata in organico potenziato, all’atto della convocazione per  l’incarico ha accettato n.9 ore una docente in maternità, che non ha  potuto prendere servizio e non lo potrà fare fino al 30/06/2016. Ci è consentito procedere alla sua sostituzione? Grazie per la cortesia.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

l’art. 1 comma 95 della Legge 107/2015 dispone:

I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell’organico dell’autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria…

La differenza fra supplenze “brevi” e quelle su posto vacante o disponibile sono disciplinate dal Regolamento delle supplenze (DM 131/07) agli artt. 1, 2 e 7.

In particolare, all’art 7 è disposto che ai dirigenti scolastici competono le “supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Tali tipologie di supplenze sono brevi.

Pertanto quella di cui al quesito rientra tra le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente non trattandosi di posto disponibile e vacante.

Rientra quindi nel vincolo stabilito dalla Legge per il quale non è possibile nominare il supplente.

 

Rifiuto di una proroga di una sostituzione a termine (sanzioni)

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Elisabetta – Salve,avendo accettato una sostituzione con contratto a termine dal 14/12/2015 al 08/02/2016 ed essendo impossibilitata a continuare mi chiedevo che tipo di sanzioni possano esserci nel caso di una proroga.  Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisabetta,

la sanzione è identica a quella per non accettazione di una proposta di contratto.

L’art 8 del DM 131/07 dispone:

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

E’ possibile lasciare una supplenza fino al termine delle lezioni per altra fino al 30/6? Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, sottoponiamo il seguente quesito: una docente con contratto di supplenza con graduatoria di Istituto in sostituzione di persona assente, fino al termine delle lezioni 08.06.2016 può lasciare la supplenza per accettarne una  fino al 30 giugno 2016 su organico potenziato (differimento di assunzione servizio al 01.07.2016 della titolare). In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

i riferimento è l’art 8 del DM 131/07 che recita:

  • Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  • Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto il supplenze in servizio già fino al termine delle lezioni non può lasciare l’attuale supplenza per altra che arrivi fino al 30/6, atteso che quest’ultima sia conferita dalle GI e non dalle GAE.


Mancanza di chiarezza su spezzare la cattedra per potenziamento porta le scuole a comportamenti difformi

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Gentilissimo, Spero possiate darmi dei chiarimenti in proposito. Insegno francese in una scuola media, ho quattro di potenziamento perche la cattedra è stata spezzata. In pratica il collega prima di me aveva gia quattro ore ma non come potenziamento e la cattedra è stata spezzata. Oggi mi hanno chiamata da un altra scuola che mi aveva convocato e chiesto la disponibilità, dicendomi che mi proponevano 18 ore di potenziamento. Ho risposto che avevo già quattro ore e mi hanno detto che non si può spezzare che
sarebbero passati alla candidata successiva. Ora mi chiedo allora nella scuola dove insegno avrebbero dovuto fare lo stesso con la docente che mi precedeva. Cioè vista che lei era impegnata con quattro ore le diciotto ore sarebbero dovute andare a me visto che ero libera. Sinceramente non la trovo una linea giusta ed equa. Insegnante amareggiata. Grazie.

risposta – quanto sta accadendo nella tua provincia non è normale e va immediatamente segnalato ai sindacati e all’Ufficio Scolastico, affinchè si prenda una decisione comune, valida almeno per tutte le scuole di quella provincia.

A questo punto, è quasi inutile sperare in un intervento chiarificatore da parte del Ministero che, pur ammettendo che la fase di potenziamento è stata gestita male, nulla sta facendo per rimediare alle proprie mancanze.

Sì è così verificato che in alcune province sia possibile spezzare la cattedra, e in altre no. Supplenza su cattedra organico potenziato: si può o non si può spezzare?

Ma questo può pure starci, ma quando ciò avviene all’interno della stessa provincia, vuol dire che ci sono Dirigenti Scolastici che si arrogano il diritto di poter decidere in merito, determinando situazioni di disparimento di trattamento.

Ci auguriamo che i sindacalisti ai quali ti rivolgerai saranno in grado di far comprendere all’Ufficio Scolastico la gravità della situazione.

Completamento orario scuola statale e paritaria. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico  – Gent.ma Redazione. Vorremmo porre un quesito sui completamenti d’orario previsti dall’art. 4 del D.M. 13 giugno 2007. Nel nostro istituto  si è verificata la disponibilità di n. 6 ore settimanali di Educazione fisica nella scuola secondaria di I grado. Il primo dei docenti convocati ha dichiarato di essere impegnato presso una scuola primaria paritaria per n. 22 ore su 24  settimanali in qualità di  “insegnante a tempo indeterminato di Educazione motoria di base” con rapporto di lavoro regolato dal CCNL AGIDAE. Il medesimo docente ha chiesto l’attribuzione di due ore delle sei proposte, rivendicando il diritto al completamento d’orario, già concesso negli anni precedenti in altre istituzioni scolastiche statali. A parere di chi scrive tale completamento è impossibile in quanto si tratta di ordini di scuole con orario non omogeneo. Al di là della normativa sul completamento d’orario, si chiede di sapere se esiste una norma, eventualmente rientrante nella sfera della  compatibilità/incompatibilità, che preveda che i  lavoratori impegnati in attività educative, di istruzione e di formazione nel settore privato e nelle scuole paritarie a gestione privata possano svolgere contemporaneamente  attività  di insegnamento nelle scuole statali. Nella speranza di ricevere quanto prima il Vostro prezioso contributo, si porgono cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

l’art. da Lei citato dispone che  è possibile conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. ..Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. E che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Pertanto l’unico completamento orario, anche tra scuola statale e paritaria, quando si tratta di ordini e gradi diversi di scuola, è previsto solo tra I e II grado perché l’orario settimanale obbligatorio coincide (18 ore). Per il resto non è possibile completare.

Per ciò che riguarda i docenti già interpellati e impegnati nel privato, in via generale si ricorda che le incompatibilità dei pubblici dipendenti sono indicate nell’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 e nell’art. 60  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

In particolare quest’ultimo prevede che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.

Per i docenti il tutto viene ripreso dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 il quale dispone che il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Ricordiamo che il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 consente, in presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno o allorché sussistano determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Restano compatibili quelle attività che rispondono ai criteri di l’occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi con l’Amministrazione. Sempreché ovviamente ci sia compatibilità oraria in quanto l’attività privata deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio.

Supplenza su una maternità. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico  – E’ legittimo conferire una supplenza su maternità, nella scuola primaria, a partire da febbraio, pur disponendo di organico potenziato? La legge 107 art. 85 dice di utilizzare l’organico per supplenze si a 10 giorni, quindi per assenze più prolungate si può procedere a nomina?  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

i docenti assunti su potenziamento possono essere eventualmente utilizzati solo per supplenze fino ai 10 gg.  Si ricorda che non è un obbligo ma una possibilità (legge 107/2015 art. 1 comma 95).

Detto questo, per il caso in questione si tratta di supplenza temporanea per maternità che richiede necessariamente la nomina di un supplente dalle GI.

Supplenze: chiarimenti sul divieto oltre i 36 mesi

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Antonio – Volevo soltanto sapere se è vero quanto mi è stato riferito da una segreteria scolastica: io sono un insegnante di scuola secondaria di secondo livello d’informatica (A042) precario, di 3 fascia d’Istituto non abilitato e con più di 36 mesi di servizio.

E’ vero cha dal 1 settembre 2016 non potrò più prestare servizio nelle scuole statali, con contratto a tempo determinato, visto che ho superato i 36 mesi di servizio?

Per ottenere l’abilitzione dovrò esclusivamente frequentare un TFA? Grazie, cordiali saluti

risposta – gent.mo Antonio, l’informazione, fornita così solo allo scopo di creare allarmismo, non è veritiera. Tuttavia il discorso "36 mesi di servizio va attenzionato".

La legge 107/2015 (la cosiddetta Buona Scuola) ha stabilito al comma 131

"131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi."

Pertanto, la norma non si applica dal 1° settembre 2016, ma a partire da quella data scatteranno i termini per contare i contratti.

Secondo appunto: la norma si applica se le supplenze sono state svolte su posti vacanti e disponibili, e tu questo non lo hai specificato.

Terzo: prima di poter cumulare altri 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili ti auguriamo di poter conseguire l’abilitazione (siamo in attesa del III ciclo TFA per febbraio) e di poter partecipare al concorso, così da dimenticare questi problemi.

Posto di potenziamento e sostituzione del titolare: non è più possibile nominare il supplente perché siamo dopo il 31/12

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Scuola – Buongiorno sono un assistente amm.vo e vorrei sottoporvi il seguente quesito: Abbiano fatto la convocazione per nominare  un docente su posto d potenziamento con contratto sino al 30/6/2016 (in quanto il titolare ha differito la presa di servizio all’1/7/2016). Il docente individuato  non prende servizio in quanto sta frequentando un dottorato di ricerca e quindi ha chiesto di essere collocato in congedo per dottorato senza assegni sino al 30/6/2016, e con validità del servizio solo ai fini giuridici. Volevamo sapere questo: si può nominare in sua sostituzione un altro docente su potenziamento sino al 30/6/2016 oppure la sostituzione si configura come supplenza breve e quindi visto le recenti indicazioni sui posti di potenziamento non si possono nominare supplenti brevi. Grazie anticipatamente per la risposta.

Paolo Pizzo  -Gentile scuola,

in premessa si richiama il diritto del docente titolare ad accettare la nomina ai soli fini giuridici così come indica la cm 15/2011:

“In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”

Detto questo, ai fini della possibilità o meno di nominare il supplente su posto di potenziamento (già occupato da un titolare) è solo da chiarire se l’assenza del titolare si verifica prima o dopo il 31/12. Infatti, solo in quest’ultimo caso il posto sarebbe considerato supplenza breve senza possibilità di nominare il supplente.

Nel caso in questione ci troviamo proprio in quest’ultimo caso ovvero nella casistica della “supplenza breve” per cui non è possibile nominare il supplente.

Infatti, in una situazione “normale”, dovreste procedere con  una supplenza di competenza del DS e fino alle esigenze di servizio (termine delle lezioni) per la copertura di un posto resosi disponibile dopo il 31/12 ai sensi dell’art 7 del DM 131/07.

Trattandosi quindi di supplenza breve per coprire il titolare di un posto di potenziamento, stando alla legge 107/2015 non potete nominare il sostituto.

 

 

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